Dsga, indennità di direzione: gli ultimi orientamenti applicativi ARAN

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L’Aran, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, è intervenuta con degli aggiornamenti per quanto riguarda la condizione dei Dirigenti dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Gli orientamenti applicativi riguardano l’indennità di direzione che va al DSGA. Si tratta delle indicazioni, comunque, che sono state aggiornate e ripubblicate.

Va corrisposta la quota variabile dell’indennità di direzione al DSGA assente per malattia o per ferie?

L’indennità di direzione dei DSGA costituisce un trattamento accessorio previsto e disciplinato dagli artt. 56 (indennità di direzione e sostituzione del DSGA), 77 (struttura della retribuzione), 82 (compenso individuale accessorio per il personale ATA) ed 88 (indennità e compensi a carico del fondo d’istituto) del CCNL 29.11.2007 del comparto scuola, confermato dall’art. 40, comma 4, lett. a) del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018.

Dalla normativa in esame si rileva la struttura dell’indennità di direzione, che si configura come un elemento retributivo unitariamente ed organicamente strutturato, suddiviso nelle seguenti due sottocategorie:

a) importo base determinato in misura fissa e corrisposto dalla Direzione provinciale del Tesoro (ora Ragioneria territoriale dello Stato);

b) quota variabile, posta a carico del fondo d’istituto, determinata sulla base di parametri connessi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed alla complessità organizzativa esistente nella scuola di titolarità.

Inoltre, in virtù del richiamo operato dal predetto art. 88 le modalità di corresponsione dell’indennità in parola sono disciplinate dal CCNI del 31.8.1999 mentre le misure della stessa sono definite dalla tabella 9 allegata al su citato CCNL 29.11.2007, come modificata dall’art. 3 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25 luglio 2008.

Tanto premesso, si osserva che nel caso l’assenza sia ascrivibile all’istituto delle ferie, al dipendente spetta la normale retribuzione.

Qualora, invece, l’assenza sia dovuta a malattia si applica l’art. 17, comma 8, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, fermo restando quanto disposto dall’art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008.

Per completezza di informazione, si rappresenta che in ordine all’erogazione dell’indennità in esame l’art. 33 del CCNI del 31.08.1999 prevede che “l’indennità di direzione viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizione di stato che comportino la riduzione dello stipendio l’indennità stessa è ridotta nella medesima misura.”

Come va calcolata l’indennità da corrispondere all’assistente amministrativo in caso di sostituzione del DSGA?

L’art. 56, comma 1, del CCNL 29.11.2007 riconosce al sostituto del DSGA la medesima indennità di direzione attribuita a quest’ultimo, prevedendone il finanziamento a carico del Fondo d’istituto (oggi Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa).

Tuttavia, poiché l’indennità di direzione è comprensiva del compenso individuale accessorio (C.I.A.) (cfr. art. 82, comma 6, CCNL 29.11.2007) e considerato che l’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA già percepisce tale compenso individuale, la quota dell’indennità di direzione a carico del Fondo è determinata al netto del C.I.A. in godimento, così come previsto dall’art. 88, comma 2, lett. i) del CCNL 29.11.2007.

Quali sono i criteri per determinare la quota variabile dell’indennità di direzione spettante ai DSGA che lavorano presso le aziende agrarie?

Sul punto, per quanto di competenza, si osserva che l’art. 56, comma 1, del CCNL del 29.11.2007 sancisce che “Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di direzione come nella misura prevista dalla tabella 9[…].” La tabella su richiamata, rubricata misure economiche dei parametri per il calcolo dell’indennità di direzione, è stata rideterminata con l’art. 3, comma 2, della sequenza contrattuale del 25.08.2008. Attualmente, la stessa prevede che l’indennità di direzione si compone di un importo base, determinato in misura fissa in € 1.750,00 ed un importo variabile che, per le Aziende agrarie, è pari ad € 1.220,00 da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l’istituto.

Tanto premesso, occorre rilevare che il contratto non ha individuato i criteri per la identificazione delle suddette aziende, con la conseguenza che, per la risoluzione del quesito occorre far riferimento alla normativa generale e speciale in materia.

Sotto tale profilo, ai fini di una proficua collaborazione con le amministrazioni rappresentate, si ritiene utile rilevare quanto segue. L’azienda agraria, secondo la dizione civilistica, è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore agricolo per l’esercizio della sua attività. Essa, dunque, è la “combinazione elementare dei mezzi di produzione”, cioè un insieme coordinato di fattori della produzione che può essere unitariamente destinato alla produzione di beni e servizi. Inoltre, dal punto di vista economico, l’azienda agraria può anche essere considerata come l’unità rispetto alla quale vengono effettuate le scelte economiche e vengono valutati i risultati delle scelte stesse. Da quanto suddetto risulta evidente che la definizione di azienda agraria non può essere data solo facendo riferimento all’aspetto oggettivo dei beni, essendo, invece, altresì rilevanti sia aspetti che riguardano l’attività svolta, sia aspetti che riguardano il soggetto che si avvale del complesso dei beni aziendali per lo svolgimento dell’attività.

L’assistente amministrativo, titolare della seconda posizione economica in una scuola sottodimensionata, ha diritto all’indennità di direzione per i quattro giorni in cui sostituisce il DSGA reggente, titolare presso altra scuola e che si reca nell’istituto per due giorni a settimana?

In via preliminare e generale, riguardo alla sostituzione del DSGA, si ritiene opportuno chiarire che l’art. 56, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 prevede che il DSGA “è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo …. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47” del medesimo contratto, come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.

Sempre l’art. 47 del CCNL Scuola del 29.11.2007, al comma 5, stabilisce che “In caso di assenza del DSGA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti”.

Pertanto, nel merito del quesito posto, si ritiene opportuno rilevare che non sussiste il caso di assenza/vacanza/disponibilità del posto di DSGA nella scuola sottodimensionata, come esplicitato dalla normativa contrattuale sopra descritta, in quanto il direttore accettando l’incarico di reggenza della scuola ha di fatto ricoperto il ruolo di DSGA, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 5-ter del D.L. n. 98 del 2011 e s.m.i..

Ne consegue che il DSGA che lavora due giorni alla settimana non può essere sostituito, negli ulteriori quattro giorni della settimana, dall’assistente amministrativo.

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