DSGA in reggenza: non va sostituito quando non è in servizio

IL DSGA in reggenza, ossia che ottiene la reggenza di un’altra scuola rispetto a quella di titolarità, non va sostituito nei giorni in cui si occupa della seconda scuola.
un nostro lettore chiede
Sono un Assistente Amministrativo titolare della seconda posizione economica in una scuola normodimensionata, quest’anno scolastico il mio DSGA titolare ha chiesto ed ottenuto la reggenza in un’altro istituto comprensivo normodimensionato con formale incarico da parte dell’AT di Brindisi.
Ti chiedo, io che ho la seconda posizione economica e sono tenuto alla sostituzione del DSGA :
1) mi deve essere fatto un provvedimento formale di incarico?
2) quale sarà il mio compenso?
3) il compenso graverà sul FIS della scuola o sarà fatto un monitoraggio da parte del MIUR per l’eventuale pagamento?
4) il DSGA può ricevere l’indennità di amministrazione completa da tutte e due le scuole?
Cordialmente
di Giovanni Calandrino – gentilissimo AA, nella sua scuola non c’è motivo di sostituzione del DSGA, infatti il suo direttore ha accettato di ricoprire il suo ruolo in entrambe le scuole, dunque nessun assistente amministrativo può essere nominato sostituto DSGA in quanto non c’è nessuna assenza.
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