DSGA in reggenza, non riceve l’indennità di pagamento. Ha diritto ad accesso agli atti? Cosa hanno detto i giudici

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Il caso in commento riguarda un contenzioso proposto da un Direttore SGA che non solo si è visto negati gli emolumenti che gli competevano, ma anche il diritto di visionare le copie in relazione alle proprie giuste pretese.

La questione
Il ricorrente ricopriva l’incarico di DSGA in aggiunta allo svolgimento dell’incarico presso le istituzioni scolastiche di titolarità, previa attribuzione di formali incarichi da parte della PA, era stato assunto in servizio quale D.S.G.A. con incarico aggiuntivo presso altre sedi scolastiche. Al ricorrente, tuttavia, nonostante il regolare espletamento da parte dello stesso dell’incarico aggiuntivo conferitogli dalla PA, non erano stati erogati i corrispettivi per l’espletamento degli incarichi di reggenza per diversi anni. Al fine di verificare la propria situazione relativa alla pratica di liquidazione dell’indennità di reggenza spettante, il ricorrente ha, quindi, avanzato richiesta di accesso agli atti i rimasta, però, senza esito, essendo scaduto il termine di 30 giorni concesso all’Amministrazione per fornire riscontro. Deduce il ricorrente che sussiste la propria legittimazione attiva, in quanto a mente dell’art. 22, comma 1 lettera b della L. n. 241 del 1990 sono titolari del diritto di accesso tutti coloro che abbiano interessi diretti concreti e attuali, anche se portatori di interessi pubblici o diffusi, all’ostensione del documento. Si pronuncia il TAR del Lazio con la sentenza in commento del 28/03/2024  n°06081/2024 REG.PROV.COLL.

I documenti che chiedeva erano i seguenti:
A) Copia di tutta la documentazione relativa alla pratica di liquidazione dell’indennità di reggenza in favore del ricorrente;
B) Copia dell’atto di trasmissione della pratica di liquidazione al Mef e alla Ragioneria dello Stato;
C) Copia del nominativo del/dei responsabile/i del procedimento de quo;
D) Copia dei provvedimenti di liquidazione o di negazione dell’indennità di reggenza emessi.
Per il TAR il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Illegittimo negare accesso agli atti al DSGA che vuole verificare mancati pagamenti
Il TAR nel caso in commento ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, alla luce della produzione documentale della Ragioneria Territoriale con riguardo, in particolare, ai provvedimenti di liquidazione o di negazione dell’indennità di reggenza emessi, che si esauriscono in quelli depositati agli atti dal Ministero dell’economia (che indicano anche il nominativo del responsabile del procedimento). Il ricorso va, invece, accolto con riguardo alla restante “documentazione relativa alla pratica di liquidazione dell’indennità di reggenza in favore del ricorrente”, nonché, per quanto riguarda il Ministero dell’Istruzione e del merito, agli atti di “trasmissione della pratica di liquidazione al Mef e alla Ragioneria dello Stato” e ai nominativi “del/dei responsabile/i del procedimento”. Concludendo pertanto con l’accoglimento del ricorso con obbligo delle Amministrazioni intimate di mettere a disposizione del ricorrente, per quanto di rispettiva competenza, la documentazione indicata

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Pubblicato in DSGA

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