DSGA, Brunetta apre all’istituzione dell’area elevate professionalità. Sorrentino: un segnale dopo tante battaglie
Lo scorso 24 novembre è stata depositata un’interrogazione parlamentare a sostegno delle rivendicazioni dei Direttori SGA. Prima firmataria è stata la deputata dei 5 Stelle Virginia Villani, che con Nappi e Giarrizzo, ha posto la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ieri è stata pubblicata la risposta dl ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.
Il testo della risposta di Brunetta:
“L’interrogante chiede quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per una valorizzazione professionale ed economica dei direttori dei servizi generali e amministrativi degli istituti scolastici.
Sotto il profilo dell’inquadramento giuridico è fondamentale precisare che, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell’articolo 46 del Contratto collettivo nazionale – Comparto Scuola 2006/2009 e, in particolare, della Tabella A al medesimo allegata, il profilo professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) si configura quale posizione apicale, con conseguente progressione economica attribuita sulla base dell’anzianità di servizio maturata dagli interessati nel ruolo di appartenenza e connessa liquidazione degli emolumenti aggiuntivi disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento, attribuiti in relazione allo svolgimento delle funzioni.
Sul versante economico, occorre rimarcare che, ai sensi dell’articolo 88 del contratto collettivo nazionale del lavoro (ccnl) del comparto del 2007, con le risorse del Fondo di istituto (FIS) è retribuita la quota variabile dell’indennità di direzione spettante al Dsga.
Per quanto riguarda il lavoro straordinario, la sequenza contrattuale del 25 giugno 2008 ha eliminato la possibilità prevista dall’articolo 89 del richiamato Ccnl del 2007 di retribuire fino a cento ore eccedenti l’orario obbligatorio di servizio. L’indennità di direzione infatti assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti, previste dall’articolo 56, comma 4, del summenzionato Contratto.
Inoltre il Dsga può accedere ai compensi previsti, come disposto dalla lettera b) dell’articolo 89 per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati.
Da ultimo, la dichiarazione congiunta tra il Ministero dell’istruzione e le organizzazioni sindacali ha evidenziato la necessità di valorizzare il personale scolastico, con particolare riferimento ai Dsga e ha, tra l’altro, previsto che questi ultimi possano beneficiare delle risorse stanziate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 per remunerare le prestazioni aggiuntive del personale delle scuole delegate per attività di supporto agli uffici per le procedure relative alla validazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze è per gli altri adempimenti previsti dal decreto-legge menzionato e dalle relative disposizioni applicative.
In tale ambito contrattuale, l’esigenza di valorizzazione delle figure professionali in oggetto, ha trovato riscontro anche nell’articolo 34 del Ccnl del comparto Istruzione e ricerca triennio 2016-2018. In tale norma le parti, nel concordare sull’opportunità di dover proseguire il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale ATA, convengono sull’opportunità di valorizzazione delle relative competenze professionali, istituendo una specifica Commissione paritetica presso l’Aran con la partecipazione di una rappresentanza dell’ex Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Tale commissione è incaricata, tra l’altro, della verifica del sistema di progressione economica all’interno delle aree al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e l’esperienza professionale maturata.
Allo stato quindi, con la situazione contrattuale vigente, determinati i limiti di intervento relativi ad una possibile valorizzazione professionale ed economica dei cosiddetti Dsga, e non è data possibilità, alla parte datoriale, di intervenire autonomamente al di fuori del sopra citato sistema della contrattazione.
Di contro, la recente modifica dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, confermando che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali, ha previsto la possibilità a che, la contrattazione collettiva individui, un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione.
In tale nuovo contenitore, attualmente astratto in quanto la costituzione, le modalità di inserimento e i contenuti sono demandati alla contrattazione collettiva, potrebbe trovare collocazione la figura professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi al fine di dare risposta alla richiesta valorizzazione professionale ed economica.
Tutto ciò premesso, il Ministero dell’istruzione ha confermato che è ferma intenzione approfondire nelle sedi istituzionali e nei tavoli che si apriranno il tema in esame“.
Sorrentino: dopo tante battaglie arriva un segnale
“Dopo tante battaglie da parte della categoria – dichiara Alberico Sorrentino del Movimento Nazionale Direttori SGA – arriva un segnale chiaro da parte del Ministro della Funzione Pubblica: anche nel Comparto Istruzione deve vedere la luce l’Area delle Elevate Professionalità nella quale includere il Direttore SGA.
Il come è rimesso, come recita il DL 80, alla Contrattazione Integrativa.
Aspettiamo di leggere l’Atto di indirizzo prima di esultare, ma di una cosa siamo certi, le OO.SS non hanno più scuse e si assumeranno la responsabilità delle scelte che saranno proposte sul tavolo di confronto.
Da parte del Ministro Bianchi ci aspettiamo – chiosa Sorrentino – quell’attenzione che finora è sempre mancata per quello che ha recentemente definito “l’altro personale”, lo stesso che garantisce il funzionamento delle scuole in tutta Italia nel pieno di un’emergenza senza precedenti“.