DSGA assente per meno di 15 giorni: può essere sostituito, valuta il dirigente scolastico. Orientamento ARAN

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Se l’assenza del DSGA, pure se inferiore a 15 giorni, compromette il correttor funzionamento della scuola, bisogna procedere con la sua sostituzione. Sostanzialmente è questo il concetto espresso dall’ARAN in un orientamento pubblicato il 17 febbraio.

L’art. 57 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 ha ridisciplinato la sostituzione del titolare di incarico DSGA.

Tale articolo, al comma 1, – spiega l’ARAN – prevede la sostituzione c.d. “breve” del DSGA nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa. Tale incarico di sostituzione non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse le proroghe.

La norma in esame consente al DS di decidere se sostituire o meno il DSGA per periodi di assenza inferiori o pari a 15 giorni, valutando di volta in volta se tale assenza comprometta o meno il corretto funzionamento della scuola. Nel caso in cui, invece, l’assenza sia superiore a 15 giorni, di norma il DS procede al conferimento di un incarico temporaneo ai sensi dell’art. 57, comma 1, del CCNL 18/01/2024 Istruzione e ricerca, salva l’eventuale valutazione che tale assenza – a volte lievemente superiore al limite previsto dal contratto – sia tale da non compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica e non comporti un aggravio di lavoro e/o assunzioni di responsabilità per il restante personale.

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Pubblicato in DSGA

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