DSA: la formazione degli insegnanti, le funzioni dell’Università e il ruolo delle associazioni

Gli elementi di innovazione contenuti nella legge 170/2010 sottolineano la forte “responsabilità” attribuita alla scuola per la gestione dei DSA. In particolare, si fa appello alle competenze pedagogiche dei docenti curricolari per garantire il successo scolastico degli alunni. Tutti i docenti, quindi, dovranno essere corresponsabili del progetto formativo ed acquisire gli strumenti di conoscenza e competenza per effettuare scelte e proposte didattiche per gli alunni con DSA.
L’attenzione all’inclusione tra le caratteristiche distintive della scuola italiana
Il piano nazionale per la formazione dei docenti, come specificano “Le Linee guida per la diagnosi e la gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” adottate dalla Regione Calabria, ribadisce l’attenzione all’inclusione tra le caratteristiche distintive della scuola italiana. Per interpretare l’inclusione come modalità “quotidiana” di gestione delle classi, la formazione deve essere rivolta a tutti gli insegnanti, sia curricolari, sia specializzati nel sostegno. A tal riguardo vengono effettuati continui interventi formativifinalizzati all’osservazione strutturata delle abilità dell’alunno e a modalità didattiche innovative, per poter eventualmente impostare un programma educativo mirato; vengono fornite ai docenti indicazioni sia teoriche sia pratiche per l’osservazione degli apprendimenti in funzione dell’individuazione precoce del disturbo e per la programmazione di interventi educativi e didattici che vadano incontro ai problemi specifici presentati dagli alunni. Parte della formazione proposta dovrebbe, infatti, essere indirizzata a rafforzare il sistema di rete già attivo (dirigenti, referenti CTS, referenti istituzioni scolastiche) e in parte indirizzata direttamente ai docenti per il loro aggiornamento professionale. Uno degli obiettivi primari è quello di coinvolgere nella formazione un numero sempre maggiore di insegnanti curricolari, e qualificare il Referente DSA delle istituzioni scolastiche come Case Manager. Per la formazione agli insegnanti si sottolinea la necessità di coordinamento fra USR, CTS, reti provinciali, risorse locali, Università e Associazioni.
Ulteriori azioni di supporto alla scuola
A supporto delle istituzioni scolastiche dovrebbero essere costituite équipes multidisciplinari (Neuropsichiatra, Psicologo, Logopedista), presso i distretti delle ASP, volte a favorire la diagnosi precoce e relativa certificazione di DSA in conformità con quanto previsto dalle presenti Linee guida.
Funzione dell’università
Nonostante nel corso dell’età evolutiva si verifichino processi di compensazione funzionale che migliorano le prestazioni degli studenti con DSA, il substrato biologico non scompare e può condizionare in maniera significativa le attività lavorative e accademiche, richiedendo un impegno personale supplementare e strategie adeguate per superare le difficoltà (Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi di apprendimento, allegate al DM n. 5669, Art. 6.7). Si pone, infine, anche in tali ambiti, la necessità di interventi idonei a individuare gli studenti con DSA (art. 3.3 Linee Guida allegate al DM n. 5669) come per tutti gli altri gradi di scuola. La legge n.170/2010 (art.3) e il successivo Accordo Stato-Regioni del 2012, prevede che la diagnosi debba essere aggiornata dopo tre anni, se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio, se pur auspicabile, che sia aggiornata dopo il compimento del diciottesimo anno di età.
Il ruolo dell’Università
Nell’ottica di garantire a tutti la possibilità di proseguire con successo gli studi universitari, anche le Università, in accordo con la L. 170/2010 e s.m.i, sono tenute ad adottare adeguate misure tecnologiche, metodologiche e valutative atte a favorire, anche per gli studenti con DSA, il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati per ogni singolo corso di studio. In particolare, gli Atenei dovrebbero prevedere servizi specifici per i DSA, di nuova attivazione o nell’ambito di quelli già preesistenti di tutorato e/o disabilità, che realizzino tutte le azioni necessarie a garantire l’accoglienza, il tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate.
Forme di verifica e di valutazione
L’art. 5, comma 4, della Legge 170/2010 prevede che agli studenti con DSA siano garantite, adeguate forme di verifica e di valutazione anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università. Tali misure sono naturalmente subordinate alla presentazione della diagnosi di cui all’art 3 della legge 170/2010.
Il ruolo delle associazioni
Le Associazioni di volontariato, che rappresentano una risorsa importante a fianco dei servizi e delle istituzioni locali, si pongono come elemento di raccordo collaborando con la scuola e con i servizi socio-sanitari per favorire l’ascolto, l’accoglienza e l’informazione alle famiglie. Alcune regioni, per esempio, promuovono consultazioni periodiche con le Associazioni per la verifica dello stato di attuazione delle presenti Linee Guida e per promuovere campagne d’informazione e sensibilizzazione in materia di DSA.