DS e lavoro agile: requisiti di accesso, durata dell’accordo, limiti e diritto alla disconnessione. Le proposte del Ministero
Si è concluso l’incontro tra Amministrazione e OO.SS. per avviare il confronto sulla definizione delle modalità attuative del lavoro agile per i Dirigenti scolastici. Diverse le questioni affrontate e che hanno aperto il dibattito su un’importante novità del recente CCNL.
Il lavoro agile per i Dirigenti scolastici, previsto dall’art. 11 del CCNL area Istruzione e Ricerca 2019-2021, mira a raggiungere due finalità principali: favorire l’innovazione organizzativa nella Pubblica Amministrazione e consentire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Questa misura è volta anche a ridurre il rischio di stress lavoro-correlato.
Si tratta di un’alternativa, fondata su un accordo individuale, per l’esecuzione delle prestazioni lavorative, applicabile a processi e attività selezionati dall’Amministrazione. Tali attività devono rispettare specifici requisiti organizzativi e tecnologici, assicurando la fattibilità operativa di questa modalità.
Le proposte dell’Amministrazione
Durante il tavolo di confronto, l’Amministrazione ha presentato alcune proposte relative ai criteri di attuazione del lavoro agile. I principali punti di discussione hanno riguardato:
1. Requisiti di accesso
L’Amministrazione propone di limitare l’accesso al lavoro agile ai Dirigenti scolastici che hanno già superato il periodo di formazione e prova. Questa condizione escluderebbe i dirigenti nel primo anno di assunzione.
2. Attività svolgibili da remoto
Le attività compatibili con il lavoro agile comprendono quelle che possono essere gestite al di fuori della sede lavorativa attraverso strumenti tecnologici e piattaforme digitali. Restano escluse le attività che, per normativa, richiedono necessariamente la presenza fisica, come scrutini ed esami conclusivi.
3. Durata dell’accordo individuale
Il primo accordo per l’attivazione del lavoro agile tra USR e dirigente scolastico dovrebbe avere una durata minima di sei mesi, purché all’interno dello stesso anno scolastico.
4. Limite massimo di giornate in modalità agile
È stato proposto un limite massimo di quattro giornate mensili da dedicare al lavoro agile. Questo limite risulta vincolante e non prevede possibilità di cumulo.
5. Diritto alla disconnessione
Il diritto alla disconnessione dovrebbe essere garantito nella fascia oraria compresa tra le ore 20 e le 7 del mattino successivo. Tuttavia, la proposta non specifica le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire una piena applicazione di tale diritto, lasciando margini di incertezza.