“DS e DSGA, un matrimonio da ridefinire”. INTERVISTA a Germani (Anquap): “Basta con le direttive-ordini di servizio”. E sulle segreterie scolastiche “c’è un paradosso: più compiti, meno personale”

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L’autonomia scolastica compie un quarto di secolo, ma il bilancio presenta più ombre che luci, soprattutto per quanto riguarda la gestione amministrativa degli istituti.

Giorgio Germani, presidente nazionale di ANQUAP, in un’intervista a Orizzonte Scuola, traccia un quadro critico della situazione attuale, richiamando anche la visione profetica di Sabino Cassese che già nel 1990 delineava un modello di scuola autonoma con due figure apicali: il Preside e l’Amministratore.

“Il cambiamento più significativo è stato l’articolo 14 del Regolamento sull’autonomia”, spiega Germani, “che ha trasferito alle scuole funzioni amministrative cruciali in tema di alunni, stato giuridico e trattamento economico del personale, oltre alla gestione contabile”. Un carico di responsabilità che ha trasformato radicalmente il ruolo dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, nati proprio con l’avvio dell’autonomia scolastica e la contestuale attribuzione della qualifica dirigenziale ai Capi d’Istituto.

Tuttavia, mentre i Dirigenti Scolastici hanno ottenuto nel tempo un pieno riconoscimento giuridico ed economico, i DSGA “non hanno avuto la stessa sorte”, denuncia il presidente ANQUAP, sottolineando come l’ultimo contratto collettivo nazionale abbia addirittura determinato “una incomprensibile regressione”. Una disparità che stride con l’importanza del ruolo, considerando che i Direttori SGA sono responsabili di funzioni delicate come quella di ufficiale rogante, consegnatario di beni, gestore del fondo economale e co-protagonisti dell’intero ciclo di gestione finanziaria.

Il paradosso più evidente riguarda il personale amministrativo: “Nel 2000 gli Assistenti erano 61.218 su 11.178 istituzioni scolastiche, oggi sono 46.840 su 7.461 istituti”, rivela Germani, evidenziando come le scuole disponessero di più personale quando il decentramento amministrativo era appena iniziato rispetto ad oggi che è “a pieno regime”. Una contraddizione che, unita alla mancanza di linee guida ministeriali per la digitalizzazione e a un regolamento di contabilità con “vincoli eccessivamente burocratici”, rende la gestione amministrativa delle scuole autonome una sfida sempre più complessa.

Presidente Germani, a 25 anni dall’introduzione dell’autonomia scolastica con il DPR 275/1999, quale ritiene sia stato il cambiamento più significativo per il personale amministrativo delle scuole?

Nel corrente anno scolastico anche il ricordo che 35 anni fa si svolse la Conferenza Nazionale sulla Scuola (Roma gennaio/febbraio 1990). Ministro dell’epoca, Sergio Mattarella, e una mirabile relazione introduttiva di Sabino Cassese, che delineò già allora i caratteri dell’autonomia scolastica ipotizzando al vertice due organismi: il Preside o Direttore e l’Amministratore. Purtroppo, la proposta Cassese non ha avuto seguito. Il cambiamento più significativo nell’art. 14 del Regolamento sull’autonomia che definisce le funzioni attribuite alle scuole sul versante amministrativo in tema di alunni (molto), di stato giuridico e trattamento economico del personale docente e ATA (quasi tutto) e di contabilità (finanziaria, patrimoniale e attività negoziale).

Come valuta l’impatto della trasformazione del ruolo dei DSGA nel contesto dell’autonomia scolastica? Quali responsabilità sono aumentate maggiormente?

I Direttori SGA “nascono” con l’avvio dell’autonomia scolastica e con la contestuale attribuzione della qualifica dirigenziale ai Capi di Istituto. Le due categorie monocratiche (anche organi individuali) sono indispensabili per il governo e la gestione di una istituzione che ha personalità giuridica e autonomia funzionale. Il Direttore SGA in questo contesto deve assicurare e garantire l’organizzazione e il funzionamento dei servizi amministrativi e generali e viene posto a “Capo del personale ATA”. Si evidenziano in particolare i compiti di ufficiale rogante, consegnatario di beni, gestore del fondo economale, responsabile degli adempimenti fiscali, co-protagonista dell’intero ciclo di gestione finanziaria (programmazione, realizzazione e rendicontazione) e istruttoria dell’attività negoziale. I DS hanno ottenuto nel tempo un pieno riconoscimento di stato giuridico e trattamento economico, mentre i DSGA non hanno avuto la stessa sorte. Anzi il CCNL del 18/1/2024 ha determinato una incomprensibile regressione.

La gestione finanziaria autonoma ha rappresentato una delle maggiori sfide per le segreterie scolastiche. Quali criticità permangono ancora oggi e quali soluzioni propone l’ANQUAP?

La gestione finanziaria è solo parzialmente autonoma e il regolamento di contabilità – sia il primo del 2001 e l’attuale del 2018 – contengono “vincoli” eccessivamente burocratici che rappresentano “lacci e lacciuoli” superiori a quelli di altre amministrazioni pubbliche. Le vigenti regole contabili non sono in linea con il Codice dei Contratti Pubblici e non tengono conto di specificità che richiederebbero alcune deroghe alle norme primarie (vedi il caso dei viaggi di istruzione e le concessioni per distributori automatici e bar interni). Sarebbe urgente e necessario modificare il regolamento di contabilità di cui al D.I. 129/2018.

La digitalizzazione dei processi amministrativi scolastici è stata accelerata negli ultimi anni. Quali sono i prossimi passi necessari per completare questa transizione?

La digitalizzazione è un processo irreversibile che coinvolge anche i servizi amministrativi delle scuole. Li ha già cambiati e lo farà ancora di più nel futuro prossimo. Occorre personale qualificato e formato – solo parzialmente presente – e sono indispensabili linee guida governative e ministeriali specifiche per le scuole, al momento assenti. Il “fai da te” che si registra su lodevoli iniziative indipendenti non si addice ad una materia altamente complessa e innovativa

La carenza di personale amministrativo è un problema spesso segnalato. Quali proposte concrete avanza l’ANQUAP per risolvere questa criticità?

Nelle scuole vi era un organico degli Assistenti Amministrativi più consistente quando si è partiti nel 2000 rispetto ad oggi. Allora gli Assistenti erano 61.218 su 11.178 istituzioni scolastiche ed ora sono 46.840 su 7.461 istituzioni scolastiche. Inoltre, nel corrente a.s. 2024/2025 (purtroppo a valere anche per il prossimo a.s.) il MIM ha sottratto alle scuole, per mandarli negli UU.SS.RR., 742 Assistenti amministrativi e tecnici e 242 collaboratori scolastici. In buona sostanza avevano più assistenti quando il decentramento amministrativo era appena iniziato (e più blando) rispetto ad oggi che è a pieno regime (vedi gestione delle posizioni pensionistiche e non solo). In queste condizioni gestire e far funzionare l’amministrazione delle scuole è molto complicato e delle due l’una: o si aumenta il personale, adeguatamente qualificato, o alcune attribuzioni di funzioni ritornano alle strutture centrali e periferiche del MIM.

Il rapporto tra dirigenti scolastici e DSGA è fondamentale per il buon funzionamento dell’autonomia. Come è evoluta questa relazione professionale negli anni e quali aspetti andrebbero migliorati?

Sicuramente il rapporto tra DS e DSGA è fondamentale ma occorre distinguere in termini più chiari e puntuali i compiti degli uni e degli altri e le conseguenti responsabilità. Vi sono compiti che il Direttore potrebbe svolgere in via esclusiva, soprattutto quelli di natura tecnica, ed altri che richiedono complementarietà e sinergia. Lo strumento delle direttive di massima è sul piano giuridico e dottrinale sicuramente quello più idoneo nella relazione tra i due organi ma a volte se ne fa un uso improprio ed eccessivamente minuzioso. Ci sono direttive che somigliano a impropri (e improvvidi) ordini di servizio. L’autonomia operativa non può e non deve essere compromessa e allo stesso DSGA dovrebbe essere affidata in via esclusiva la gestione del personale ATA, escludendo lo stesso da ogni forma di contrattualizzazione delle prestazioni lavorative a livello di istituzione scolastica. Il DSGA dovrebbe essere collocato accanto al Dirigente scolastico nelle relazioni sindacali di istituto e la determinazione dei compensi accessori allo stesso spettanti/riconoscibili dovrebbe avvenire in sede diversa da quella del singolo istituto. L’azione disciplinare nei confronti del DSGA non dovrebbe essere in capo al DS ma all’Ufficio Procedimenti Disciplinari presente presso gli USR (Uffici di Ambito territoriale) per garanzia di imparzialità. Alcuni interventi possono essere effettuati in sede di normazione contrattuale, mentre altri richiedono provvedimenti di natura legislativa e/o regolamentare. Non si comprende, ad esempio, il perché dell’esclusione dei DSGA dai concorsi per Dirigenti scolastici e Dirigenti Tecnici presso il MIM.

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Pubblicato in DSGA

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