DPCM riforma reclutamento da pubblicare entro una settimana. Anief: sulle quote di riserva va previsto l’accesso fuori dal numero programmato

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Ci sono anche diversi decreti legislativi sulla riforma del reclutamento e formazione scolastica tra gli “affari correnti” che nelle prossime settimane dovrà condurre il Governo Draghi, anche dopo le dimissioni del premier e lo scioglimento delle Camere deciso dal Capo dello Stato con il ritorno alle urne già fissato per il prossimo 25 settembre.

Il primo decreto attuativo dovrà essere emanato entro una settimana, il 31 luglio, e si tradurrà in un provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri che perfeziona il percorso dei 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale. Questa è la prima tappa che porterà al nuovo percorso per diventare insegnante, composto da una lunga serie di titoli ed esami da superare: laurea magistrale (triennale per ITP), percorso abilitazione di 60 CFU, concorso, anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.

Anief ha espresso già tutte le sue remore a proposito di questo impianto normativo. Adesso, seguirà il suo iter di approvazione punto per punto. Pungolando gli addetti alla formulazione dei diversi decreti legislativi di attuazione della Legge 79/2022. Il primo è proprio il Dpcm da pubblicare entro 31 luglio sul decreto 60 CFU. “Secondo il nostro sindacato – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief – c’è un passaggio fondamentale che non dovrà mancare nel Dpcm: quello delle quote di riserva per docenti precari e di ruolo, che dovranno necessariamente prevedere per tutti l’accesso fuori dal numero programmato. È chiaro che se non sarà così, se anche stavolta dovesse prevalere la logica di lasciare fuori gli idonei, per noi sarà inevitabile produrre ricorso”.

I CONTENUTI DEL DPCM IN ARRIVO

Cosa prevede il Dpcm sulla formazione iniziale del reclutamento da approvare entro il 31 luglio? Lo riassume la rivista specializzata Orizzonte Scuola: i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore; il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità; la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale; le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale.

LE NOVITÀ SUL RECLUTAMENTO

Come cambia il modo di formare in ingresso e selezionare i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sempre la stampa specializzata, spiega che “viene istituito un percorso abilitante di 60 CFU gestito dalle Università e attivato sulla base del fabbisogno di cattedre, con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. A regime, si tratterà dell’unico modo consentito agli aspiranti di conseguire l’abilitazione. I 24 CFU, già acquisiti da numerosi aspiranti inseriti nelle GPS, non andranno perduti. La data ultima per acquisire i 24 CFU è il 31 ottobre 2022. L’abilitazione permetterà di accedere ai concorsi a cattedra per i quali sono state riformulate le prove selettive”. Quindi, si potrà dire “addio ai test a crocette” con il ritorno delle “domande aperte”.

LA FASE TRANSITORIA

Nella fase transitoria, viene data possibilità fino al 31 dicembre 2024 ai candidati dei concorsi a cattedra di possedere 30 CFU o 24 (questi ultimi acquisiti entro il 31 ottobre 2022) e di conseguire i restanti dopo aver superato il concorso a cattedra. Una fase di passaggio prima dell’entrata a regime del nuovo sistema che entrerà in vigore tra il 2025 e il 2026. Invece, i docenti con tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti nelle scuole statali valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99 (naturalmente con il titolo di studio di accesso alla classe di concorso) partecipano al concorso. Il percorso successivo dipenderà, come per gli altri colleghi, dal possesso o meno dell’abilitazione o dei 30 CFU o dei 24 CFU.

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