Dpcm gennaio, le Faq del governo aggiornate: le regole per la zona gialla, arancione, rossa

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Il governo, nella serata del 20 gennaio, aggiorna la sezione Faq. Le regole del Dpcm 14 gennaio 2021: area gialla, arancione, rossa. Spostamenti, lavoro, attività motoria, ristoranti, mascherine.

La sezione Faq, inclusa la mappa esemplificativa, tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.

Le Regioni e le Province autonome possono infatti adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive.

Cliccando sulla mappa è possibile conoscere tutte le regole distinte per zona.

Nuovo DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Scuole superiori dal 18 gennaio almeno al 50% in presenza, concorsi dal 15 febbraio

ZONA ROSSA

Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Sicilia

ZONA ARANCIONE

Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Val d’Aosta, Veneto

ZONA GIALLA

Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Molise.

Seconde case

È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?

Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

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