Dottorato di ricerca per docente a tempo indeterminato: come influisce sul punteggio?

La valutazione del servizio e della continuità per il periodo di svolgimento del dottorato di ricerca è stabilita nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità. Vediamo i dettagli
Un lettore ci scrive:
“Sono un docente di scuola secondaria e volevo sapere se, effettuando un dottorato di ricerca triennale, si perde o meno il punteggio relativo alla continuità di servizio valido per le graduatorie interne di istituto”
Il dottorato di ricerca è un titolo che determina la valutazione di un punteggio aggiuntivo, come esplicitato nella tabella di valutazione A3) –Titoli generali, valida per il trasferimento (punti 5) e nella tabella B2)-Titoli generali, valida per la mobilità professionale (punti 6)
Ma come si calcola il punteggio di servizio e il punteggio di continuità per gli anni in cui il docente è impegnato nel dottorato di ricerca?
Questo è il quesito che ci pone il nostro lettore, per il quale troviamo risposta nella premessa alle note esplicative della tabella di valutazione
Punteggio di servizio
Come chiarisce la premessa alle note comuni relative alle succitate tabelle di valutazione il periodo di durata del dottorato di ricerca è considerato come effettivo servizio di ruolo ed è, quindi, valutato ai fini sia del trasferimento che del passaggio di ruolo e del passaggio di cattedra
Per maggiori dettagli si riporta quanto indicato nellla succitata premessa:
“Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n.476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca – a norma dell’art. 453 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al
servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione [….]”
Punteggio di continuità
Il dottorato di ricerca interrompe la continuità di servizio, per cui il perido di durata del corso non è valutabile ai fini della continuità, come chiarito nella stessa premessa alle note comuni della tabella di valutazione:
” […] Detto periodo non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune […]”
Conclusioni
Il nosytro lettore, quindi, in seguito ad un dottorato di ricerca di durata triennale potrà valutare il punteggio di servizio per i tre anni di durata del corso, ma per questi tre anni non potrà valutare il punteggio per la continuità
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