Dottorato di ricerca: interrogazione su riconoscimento stipendio da insegnante
Lalla – Presentata alla Camera l’interrogazione a risposta 5/06478, primo firmatario Siragusa Alessandra sulla possibilità, per un docente precario, di mettersi in aspettativa per dottorato di ricerca mantenendo il proprio stipendio come gli insegnanti di ruolo o gli altri dipendenti della pubblica amministrazione
Lalla – Presentata alla Camera l’interrogazione a risposta 5/06478, primo firmatario Siragusa Alessandra sulla possibilità, per un docente precario, di mettersi in aspettativa per dottorato di ricerca mantenendo il proprio stipendio come gli insegnanti di ruolo o gli altri dipendenti della pubblica amministrazione
L’interrogazione
Premesso che,
nella Circolare n. 15 Prot. N. AOODGPER1507 del 22 febbraio 2011, del Ministero dell’Università e della Ricerca , Direzione Generale per il personale scolastico, avente per oggetto "Dottorato di Ricerca e problematiche connesse" si legge: "si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante "Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato", intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che "Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato"., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)";
si è quindi previsto, modificando di fatto quanto previsto dal CCNL di cui sopra, che non sia più possibile, per un docente precario, mettersi in aspettativa mantenendo il proprio stipendio come gli insegnanti di ruolo o gli altri dipendenti della pubblica amministrazione;
con sentenza n.360 del 26.05.2011, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona, a cui si era rivolto un insegnante precario – risultato idoneo ad un concorso per dottorato di ricerca senza borsa- impugnando la circolare, si è espresso in modo favorevole al ricorrente;
per sapere,
se il Ministro non ritenga di dover modificare quanto prima il contenuto della circolare di cui sopra che, di fatto, discrimina i docenti precari vincitori di concorso di dottorato di ricerca;