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Dottorato di ricerca all’estero, come si richiede e quali adempimenti spettano alla scuola

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La legge 13 agosto 1984 n. 176 prevede e disciplina l’istituto del congedo straordinario per dottorato di ricerca, avente la finalità di permettere ai pubblici dipendenti a tempo indeterminato di seguire percorsi universitari di alta formazione, collocando in una forma di “aspettativa” dal rapporto di pubblico impiego. La norma si applica anche ai corsi dottorali svolti presso Università esterne, purché si segua una particolare procedura, chiarita nei paragrafi successivi.

Dottorato di ricerca all’estero (Phd).

Il dottorato di ricerca è infatti il più alto grado d’istruzione riconosciuto in quasi tutti i sistemi di istruzione. È un percorso di formazione post laurea, solitamente di durata triennale, durante il quale coloro che vi accedono, in alcuni casi, ricevono una borsa di studio che lo può equiparare a una sorta di attività lavorativa, in altri casi lo eseguono senza borsa di studio.

Le modalità di accesso, il programma e il conseguimento del titolo finale sono aspetti disciplinati dai regolamenti interni adottato dalle singole Università.

È possibile seguire dottorati di ricerca anche all’estero, presso Università europee ed extra-europee.

La domanda di congedo.

Ai fini della fruizione del congedo, il dipendente scolastico (docente o ATA), a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, che sia stato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e/o a corsi di perfezionamento o scuole di specializzazione universitaria, deve presentare la seguente documentazione al Dirigente scolastico:

– dichiarazione dell’Organo diplomatico-consolare italiano competente per il territorio ove ha sede l’Università estera che attesti l’appartenenza dell’Università presso cui si segue il dottorato all’Ordinamento universitario del Paese estero;

– certificazione dell’Università presso cui si segue il dottorato che attesti la denominazione ufficiale e la durata del percorso di studi, specificando l’iscrizione con o senza borsa;

– il progetto di ricerca dottorale già approvato dall’Università.

In mancanza di questa necessaria documentazione, la richiesta non è da considerarsi valida e va dunque integrata.

La fruizione del congedo straordinario.

Il dipendente non può vantare alcun diritto alla fruizione dell’istituto in esame. Spetta infatti al Dirigente scolastico la facoltà di riconoscerne o meno la fruizione, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione.

Inoltre, non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, o che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando già di detto congedo.

Il congedo è senza assegni, ove il dipendente segua un corso di dottorato con borsa di studio. La presenza di un compenso a carico dell’Università infatti fa venire meno l’obbligo retributivo a carico dell’amministrazione di appartenenza. I due compensi dunque non possono cumularsi.

Invece, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, l’interessato conserva il trattamento economico e previdenziale in godimento presso l’Amministrazione scolastica.

Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini pensionistici.

Durata del congedo.

Il congedo per dottorato, sia esso svolto presso una Università italiana o straniera, dura per l’intero corso dottorale. Non segue quindi la durata dell’anno scolastico. Non può essere frazionato né interrotto per poi essere ripreso.

Alla conclusione del corso non è ammessa la possibilità di proroga del congedo, anche in considerazione dell’aggravio di spesa che ne deriverebbe. Tuttavia, l’art. 21-bis del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), prevede che i pubblici dipendenti in congedo possano presentare richiesta di proroga, della durata massima di un trimestre, del termine finale del corso. La Pubblica Amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

Adempimenti dell’istituzione scolastica.

In presenza di una richiesta validamente formalizzata e completa della documentazione necessaria di congedo straordinario per dottorato di ricerca in una Università estera, l’istituzione scolastica deve trasmettere, entro congruo termine, la documentazione all’Ufficio scolastico regionale di riferimento.

Quest’ultimo ufficio infatti dovrà a sua volta verificare la validità formale della richiesta ed attivare la procedura per il riconoscimento dell’equipollenza del corso dottorale estero con il sistema universitario italiano.

La procedura per il riconoscimento dell’equipollenza del corso sarà attivata mediante apposita richiesta che l’USR pone al Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore.

È necessario ai fini della concessione e fruizione del congedo, quindi, richiedere il riconoscimento del Dottorato mediante la valutazione preventiva positiva del Ministero.

La Cassazione ha infatti sottolineato che non può valere il corso di dottorato svolto presso università non italiane, pur se appartenenti all’Unione Europea, se non previa valutazione del corso ai fini dell’equipollenza con il dottorato svolto presso le Università italiane (Cfr. Cassazione Civile, n. 21276 del 15 ottobre 2010).

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