Doppia laurea: master, scuola di specializzazione, dottorato. Nuove FAQ del MUR

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Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato nuove FAQ sulla doppia laurea, prevista dalla legge del 12 aprile 2022, n. 33 e dai successivi decreti ministeriali n. 930 e n. 933 del 29 luglio 2022. La possibilità di iscriversi per la doppia laurea è già attiva dall’anno accademico 2022/23.

Gli argomenti affrontati nelle FAQ  del 12 gennaio 2023 del sono

Contemporanea iscrizione – differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative:

ai fini della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, premesso che il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all’offerta didattica programmata e in particolare ai SSD/SAD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU/CFA, la struttura didattica competente farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per ciascun settore disciplinare.

Laddove necessario, la struttura didattica competente ha il compito di individuare i SSD/SAD obbligatori da utilizzare ai fini del calcolo. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. Inoltre, si precisa che resta nell’autonomia delle Istituzioni – laddove opportuno – fare ricorso a ulteriori criteri (ad es. insegnamenti e/o syllabus di insegnamenti), al fine del corretto calcolo della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative.

Contemporanea iscrizione al corso di dottorato di ricerca e master:

atteso che la legge 33/2022 non disciplina la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un master, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno se sussistano le condizioni per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Contemporanea iscrizione corso di dottorato di ricerca o di master e scuola di specializzazione:

tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie (ossia corso di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione ovvero master e scuola di specializzazione) ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell’obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Nelle FAQ precedenti del 10 ottobre 2023 anche un riferimento specifico a corsi compatibili con il TFA sostegno.

Le precedenti FAQ

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