Dopo un anno di supplenze “brevi e saltuarie” l’illegittima sottrazione della Rpd vale uno stipendio: il tribunale condanna il Ministero a dare 1.430 euro all’insegnante che ha fatto ricorso con Anief

Oltre 1.413 euro, praticamente uno stipendio: a tanto ammonta la somma che la sezione lavoro del tribunale di Verona ha assegnato ad un supplente che “ha svolto attività di docente nell’anno scolastico 2019/2020 in forza di 7 contratti di lavoro a tempo determinato” senza “aver percepito durante tale anno scolastico la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili e dal 1.3.2018 € 174,50 lordi), indennità prevista dall’articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal MIUR, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno”.
Il giudice, dopo avere ritenuta errata la posizione dell’amministrazione scolastica secondo cui “sia la retribuzione professionale docenti sia il compenso individuale accessorio (per gli Ata) non competono ai supplenti brevi e saltuari”, ha accolto il ricorso motivandolo anche “alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che la Retribuzione professionale docente, ma vale anche per la Cia del personale Ata, dovrebbe essere assegnata a tutti i supplenti, anche che hanno sottoscritto un contratto per un solo giorno. Perché hanno gli stessi doveri, ma anche diritti, dei colleghi già di ruolo. Coloro che operano su supplenze ‘brevi e saltuari’, pertanto, hanno mille buoni motivi per aderire al ricorso Anief recuperando tutta le RPD negata (la CIA per gli Ata), compresi gli interessi accumulati negli anni. I docenti che aderiscono al ricorso Anief – supplenti o di ruolo con un passato da precari – possono chiedere la somma (fino a 174,50 euro ogni 30 giorni di lavoro) non corrisposta nell’ultimo quinquennio.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
Il giudice del lavoro ha stabilito che “sulle differenze retributive dovute, così come risultanti dal prospetto di parte resistente, andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivo previsto dall’art. 22, comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724”. Pertanto, “il Tribunale di Verona in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione nel corso dell’a.s. 2019/2020 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle relative differenze retributive pari ad € 1413,46 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo; 2) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario e le liquida in € 840,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge”.
TANTISSIMI RICORSI VINTI DA ANIEF SULLA RPD
Non si contano più le sentenze di restituzione ai docenti della retribuzione professionale docenti precari, pari a 174.50 euro al mese, negata a tutti gli insegnanti precari (come pure la Cia al personale Ata). Negli ultimi mesi tanti giudici hanno accordato la restituzione dei 174,50 euro al mese, per mancata assegnazione della cosiddetta Rpd: si era espresso favorevolmente a febbraio il tribunale di Forlì, poi quello di Modena, quindi di Catania, in primavera abbiamo avuto la sentenza favorevole di Paola. E ancora, nella provincia di Cosenza, dove una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi e un’altra quasi 2.900 euro, poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto.
Dopo è stata la volta del Tribunale di Firenze, che ha assegnato quasi 4mila euro più interessi ad una docente, quindi di Vercelli, che ha detto sì alla richiesta dei legali dell’Anief, presentata ad aprile, per rimborsare una docente con circa 1.700 euro più interessi. Poi è stata la volta di Modena, dove il tribunale del Lavoro ha restituito 1.646 euro con interessi a una docente per le supplenze “brevi” di tre anni scolastici, di Firenze, dove il giudice ha restituito oltre 2mila euro con interessi ad un’insegnante che ha svolto due supplenze e poi ancora di Udine, dove sono stati assegnati circa 1.500 euro. Più recenti sono le sentenze emesse a Vicenza, con il risarcimento ad una docente, per 236 giorni di supplenze svolti nel 2017/18, di 1.325 euro, a Ferrara e a Terni. Infine a Castrovillari, dove sono stati recuperati 2 mila euro, e a Firenze, dove il Ministero è stato condannato a fare avere ad una professoressa 3.250 euro più interessi
IL RICORSO PER RECUPERARE LA RPD NEGATA
Il giovane sindacato ricorda che è possibile presentare ricorso ad hoc per rivendicare il diritto alla riscossione di RPD (per i docenti) e CIA (per il personale Ata) mensili, negli ultimi due anni negato anche a decine di migliaia di supplenti “Covid”: sono tutti supplente che hanno percepito gli stipendi da precari ridotti di circa 170 euro mensili. Qualora volessero definire l’entità della somma da recuperare possono anche utilizzare il calcolatore online messo a disposizione gratuitamente da Anief: fatto ciò, potranno attivare i ricorsi in Tribunale con il patrocinio dello stesso sindacato a condizioni fortemente agevolate.