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Dopo l’assegnazione provvisoria si perde il punteggio di continuità anche se l’anno successivo si rientra nella scuola di titolarità

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Con l’assegnazione provvisoria il docente perde definitivamente il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità. Nessuna possibilità per recuperarlo

Una lettrice ci scrive:

Se ottengo , per l’a.s. 2023-24, assegnazione provvisoria in una scuola di comune diverso da quello della scuola di titolarità e poi, l’anno successivo, rientro nella scuola di titolarità, quale punteggio perdo nella graduatoria interna della scuola di titolarità, in cui mi trovo da 9 anni?

Il docente che ottiene l’assegnazione provvisoria deve essere cosapevole che in seguito a questo movimento annuale si perde tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità

Punteggio di continuità, quando si valuta

Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto

Punteggio di continuità, come si valuta

In sintonia con quanto prevede la tabella di valutazione allegataa al CCNI sulla mobilità, il punteggio di continuità si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e con 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

Questo punteggio si valuta, per la mobilità, dopo aver maturato un triennio nella scuola, mentre per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un solo anno

Punteggio di continuità, quando si perde

Il punteggio di continuità si perde in seguito a mobilità volontaria, cioè trasferimento, passaggio di ruolo e passaggio di cattedra e in seguito ad assegnazione provvisoria.
Questo è valido, chiaramente, se si ottiene il movimento richiesto, in quanto aver presentato domanda senza, però, essere soddisfatti nella richiesta, non determina alcuna conseguenza sul punteggio di continuità che rimane valido

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, avendo maturato 9 anni nella scuola di titolarità, se otterrà l’assegnazione provvisoria richiesta, perderà 5×2 + 4×3 = 10 + 12 = 22 punti.

Tale decurtazione di punteggio è definitiva e i punti persi non verranno valutati di nuovo, anche se
l’anno successivo rientrerà nella scuola di titolarità

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