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Donazioni a favore delle istituzioni scolastiche: tutto quello che c’è da sapere

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Forniamo di seguito chiarimenti giuridici e amministrativi utili sul tema delle donazioni in favore delle istituzioni scolastici, da parte di terzi. Partiamo dal chiarire il concetto di donazione, per poi analizzare la normativa di settore prevista dal Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche e i connessi adempimenti amministrativi.

Definizione di donazione.

Ai sensi dell’art. 769 del codice civile, la donazione è un contratto con cui una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario) con la cessione gratuita di un diritto o con l’assunzione di un’obbligazione, per spirito di liberalità. Si tratta di un tipico atto di liberalità che comporta un incremento patrimoniale del donatario con un corrispondente sacrificio patrimoniale del donante.

Può essere donato qualunque bene, purché si trovi nel patrimonio del donante (non può trattarsi di bene altrui) e non sia un bene futuro, cioè che deve ancora venire ad esistenza.

Donazioni alle scuole: la procedura.

L’art. 43, comma 5, del D.I. n. 129/2018 “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche”, prevede che le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito della loro autonomia negoziale, possano accettare donazioni, eredità o legati anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non contrastino con le finalità istituzionali.

Sarà necessario un provvedimento formale di accettare una donazione, un’eredità o un legato, espressa dal Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto.

Inoltre, preventivamente sarà necessario che l’accettazione formale venga deliberata dal Consiglio di Istituto dell’ente, appositamente convocato. Al riguardo si veda l’art. 45 del D.I. 129/2018 che prevede: “Il Consiglio d’istituto delibera in ordine:

a) all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni”.

Non è invece necessario acquisire alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio scolastico regionale.

Se la donazione ha ad oggetto la partecipazione a società di persone e società di capitali non costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata o accordi di rete, le istituzioni scolastiche devono dismettere tali partecipazioni, nel rispetto della normativa indicata nel D.I. 129/2018.

Consigli pratici.

Prima di accettare donazione e liberalità è sempre opportuno valutare prudentemente gli oneri ad esse connessi (anche ad esempio in termini di spese aggiuntive necessarie da affrontare sul bene oggetto di donazione) per evitare l’acquisizione di beni improduttivi che sono destinati a procurare più oneri che vantaggi all’ente.

Si ricorda che l’istituzione scolastica può sempre rinunciare all’accettazione di donazioni e legati, motivandolo debitamente.

Le liberalità in esame risultano esenti da imposte di successione o di donazione.

L’iscrizione in inventario.

I beni acquisiti per donazione, entrando nella proprietà dell’ente e dunque nel patrimonio scolastico, sono sottoposti alle norme sulle scritture contabili e inventariali. In proposito si precisa che i beni andranno iscritti nell’apposito registro di inventario, a seconda della natura del bene, come prevede l’art. 31: “I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti categorie:

a) beni mobili;

b) beni di valore storico-artistico;

c) libri e materiale bibliografico;

d) valori mobiliari;

e) veicoli e natanti;

f) beni immobili”.

Ai sensi dell’art. 32 inoltre: “Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: […]

c) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.”

Andrà dunque eseguita una stima, anche mediante apposita Commissione interna all’uopo nominata o mediante la nomina di un soggetto esterno in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari.

Agevolazioni fiscali per chi esegue donazioni alle scuole.

È utile ricordare che a chi fa donazioni in denaro in favore delle Istituzioni Scolastiche, pubbliche ma anche paritarie, che siano finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’Offerta Formativa sono riconosciute apposte agevolazioni fiscali previste dalla legge, al pari delle donazioni in favore delle ONLUS. Nello specifico è prevista la detraibilità al 19% delle erogazioni (senza limite alla donazione) per quelle eseguite dalle persone fisiche, e la deducibilità nella misura massima del 2% del reddito dichiarato e comunque non oltre i 70.000,00 € per le donazioni eseguite dalle persone giuridiche.

L’8 x mille.

È utile ricordare che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto la possibilità di spesa della quota dell’otto per mille destinata allo Stato per interventi urgenti in materia di sicurezza degli immobili scolastici.

La destinazione della quota parte riservata allo Stato sarebbe per “interventi relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico ed all’efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’Istruzione Scolastica”.

Il crowfunding.

Il regolamento di contabilità scolastica attualmente in vigore, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, all’art.43, comma 4, offre alle scuole un nuovo strumento per attrarre finanziamenti: “le istituzioni scolastiche possono accedere a sistemi di raccolta fondi, anche mediante la formazione o l’adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro”.

Si espande dunque l’autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, attraverso la possibilità di utilizzo di strumenti nuovi, per il perseguimento dei propri fini educativi e didattici, anche attraverso la ricerca di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli concessi alle scuole.

Il D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi) all’art.15, comma 1, lettera i-octies prevede la facoltà di portare in detrazione (per il 19% dell’importo) i contributi volontari e le erogazioni liberali pagati tramite sistema PAGOPA, ove siano finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa della scuola, all’innovazione tecnologica e all’edilizia scolastica.

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