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Domande MAD, è possibile inviarle in più province? Attenzione al completamento orario

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Le domande di messa a disposizione possono essere presentate per più province? C’è qualche limite al riguardo?

MAD

Cosa sono – Utilizzo

Con la domanda di messa a disposizione (MAD), com’è noto, l’aspirante fornisce la propria disponibilità alle istituzioni scolastiche destinatarie dell’istanza, al fine di accettare un’eventuale supplenza.  L’utilizzo delle MAD, infatti, avviene nell’ambito dell’attribuzione delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici.

Il ricorso alle MAD, nello specifico, è previsto in seguito all’esaurimento delle graduatorie di istituto (della scuola interessata e delle scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorietà), utilizzate per le supplenze temporanee (malattia, maternità, infortuni, permessi …) e per le supplenze al 30/06 e al 31/08 in caso di esaurimento o incapienza delle GaE e delle GPS.

Presentazione domanda

L’OM n. 112/2022, come richiamato nella circolare sulle supplenze 202/23, ha disposto che possono presentare le domande MAD i soli aspiranti non inclusi  in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia. 

Nella domanda gli aspiranti interessati devono dichiarare (ai sensi del DPR 445/2000):

  • il titolo di studio posseduto (e i relativi estremi di conseguimento), compresi gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso dei docenti della secondaria);
  • gli estremi del conseguimento dell’eventuale titolo di abilitazione e/o specializzazione posseduti;
  • di non essere inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Quesito

Una nostra lettrice chiede:

Abito al confine tra Piemonte e Lombardia, sono residente in Lombardia e non sono iscritta in nessuna Graduatoria, posso inviare la MAD a scuole sia in Piemonte che in Lombardia?

Rispondiamo alla nostra lettrice, affermando che può presentare le domande di messa a disposizione (non essendo inclusa in nessuna graduatoria) sia in Lombardia che in Piemonte, in quanto né l’OM 112/2022 né la circolare sulle supplenze 2022/23 indicano alcun limite al riguardo.

Nella circolare, che riprende e chiarisce quanto scritto nell’OM, leggiamo quanto segue:

Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022. 

L’OM e la circolare, dunque, indicano di dichiarare soltanto di non essere inseriti in nessuna graduatoria della stessa e di altra provincia e non di non aver inviato MAD in altra provincia.

Evidenziamo però che, una volta assegnata la supplenza da MAD, l’aspirante è sottoposto agli stessi vincoli e criteri previsti dall’OM (come si legge nel testo sopra riportato), tra cui quello relativo all’impossibilità di un eventuale completamento orario tra scuole di province diverse. Pertanto, qualora la nostra lettrice ottenesse una supplenza ad orario non intero in una provincia, non potrebbe poi completare l’orario in scuole di altra provincia (art. 13/20 OM 112/22): L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia 

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