Domande graduatorie ATA 24 mesi, servizio civile per riserva posti e punteggio (0,05 punti al mese). RISPOSTE AI QUESITI

Il 2 maggio è andata in onda una nuova puntata di Question time su Orizzonte Scuola tv, con le risposte ai dubbi dei lettori sulle domande finalizzate alo scioglimento della riserva nelle graduatorie di terza fascia ATA e le domande di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di prima fascia ATA.. Ospite Bartolo Cozzolino, assistente amministrativo ed esperto di normativa scolastica.
Risponde Cozzolino
Come va inserito il servizio civile nazionale per ottenere il punteggio?
Il servizio civile nazionale va dichiarato come servizio presso altra amministrazione pubblica. All’interno della piattaforma, nella sezione dedicata al tipo di amministrazione, è necessario selezionare “altra amministrazione pubblica”. Ogni mese di servizio dà diritto a 0,05 punti, quindi con 12 mesi si ottengono 0,60 punti. Oltre al punteggio, il servizio civile nazionale può anche dare diritto a una riserva di posti.
Qual è la differenza tra l’allegato F e l’allegato G?
L’allegato G riguarda la scelta delle sedi, mentre l’allegato F è relativo alla rinuncia alla stipula del contratto a tempo determinato. Ad esempio, un assistente amministrativo che si è inserito anche come collaboratore scolastico può decidere di rinunciare alla proposta di contratto per quel secondo profilo. Si tratta di una scelta personale. In linea generale, si consiglia di non compilare l’allegato F per evitare di precludersi opportunità future.
È corretto inserire l’assenza per sciopero per la prima fascia?
In passato, secondo il contratto del 2006, l’assenza per sciopero andava considerata come interruzione del servizio. Tuttavia, una sentenza della Cassazione del 2012 e una circolare ministeriale più recente hanno chiarito che tali assenze non vanno inserite come interruzioni, poiché non annullano il diritto alla continuità lavorativa. Anche se non retribuite, queste assenze vengono comunque conteggiate come giorni effettivi di lavoro.
Cosa va inserito nella sezione relativa al servizio civile volontario successivo all’abolizione dell’obbligo di leva?
È necessario indicare l’ente presso cui si è svolto il servizio, la data di inizio e fine (riportata sull’attestato) e il numero dell’attestato. Se l’attestato non riporta un numero di protocollo, si può inserire il numero di matricola dell’utente, che solitamente è presente sul contratto del servizio civile. In questo modo l’USP potrà effettuare eventuali verifiche incrociate con le politiche giovanili.
Come viene valutato il voto del diploma per i collaboratori scolastici rispetto agli altri profili ATA?
Il voto del diploma per il profilo di collaboratore scolastico viene valutato con criteri diversi rispetto ai profili superiori. Nello specifico, per i collaboratori scolastici in prima fascia il punteggio è attribuito secondo questa scala: da 60 a 70/100 vale 2 punti, da 70 a 80 vale 2,5 punti, da 80 a 90 vale 3 punti e da 90 a 100 vale 3,5 punti. Per i profili superiori, invece, si adotta un criterio più lineare: 60 corrisponde a 6, 61 a 6,1 e così via.
Chi effettua l’aggiornamento in prima fascia deve reinserire titoli e servizi già dichiarati in passato?
No, non è necessario reinserire titoli e servizi già dichiarati in precedenza. Occorre aggiornare esclusivamente i nuovi servizi prestati tra il 30 giugno 2024 e il 19 maggio 2025. Ad esempio, se nel 2024 si aveva un contratto fino al 30 giugno e lo scorso anno il servizio era stato riconosciuto fino a tale data, oggi invece si valuta solo fino al 19 maggio. Non vanno importati i servizi già presenti nella banca dati del sistema, a meno che non si stia effettuando un nuovo inserimento per un altro profilo. In tal caso, è corretto importarli per farli valutare anche in riferimento al nuovo profilo.
Chi ha lavorato come DSGA in un’altra provincia tramite interpello può inserirsi in prima fascia? Con quale modalità?
Sì, il servizio da ff DSGA tramite interpello è riconosciuto. Una nota ministeriale del 2019 ha equiparato il servizio di facente funzione a quello ordinario, attribuendo il punteggio pieno (0,50 punti per ogni mese). Se nessuna delle modalità previste (A, B o C) corrisponde al tuo caso nella domanda online, puoi comunque selezionare la modalità più vicina. Se ci sono problemi si può allegare una dichiarazione tramite PEC all’USP competente, specificando che presti servizio in un’altra provincia e allegando il contratto come DSGA. Sarà poi l’Ufficio Scolastico a valutare il punteggio in base alla normativa vigente.
In caso di contratti brevi ma continuativi nella stessa scuola, vanno inseriti separatamente?
No, non è necessario inserire ogni contratto separatamente se il servizio è continuativo e prestato nella stessa scuola. È sufficiente indicare un unico periodo complessivo. Ad esempio, se i contratti vanno dal 15 settembre al 19 maggio, si può inserire direttamente l’intero periodo.
Il diploma d’accesso al profilo di assistente amministrativo può essere valutato anche come titolo per punteggio aggiuntivo?
No, il diploma che consente l’accesso al profilo non può essere considerato anche per il punteggio. Si tratta di un titolo d’accesso e non di un titolo aggiuntivo, quindi non dà diritto a punteggio supplementare.
Come funzionano le assunzioni a tempo determinato con riserva per chi ha svolto il servizio civile nazionale?
Il 15% dei posti riservati non si calcola sull’intero contingente, ma sul 50% dei posti disponibili, che vengono divisi tra scorrimento di graduatoria e riserve. Se ad esempio vengono autorizzati 100 posti, solo 50 saranno destinati alle riserve. Questi 50 si suddividono ulteriormente: 15% per il servizio civile, 30% per i VFP1 e il resto per le categorie protette. Il diritto alla riserva è comunque subordinato al punteggio, quindi prevale chi ha punteggio più alto anche tra gli aventi diritto.
C’è una data limite per poter usufruire della riserva prevista per il servizio civile?
No, non c’è un limite temporale. Fino al 2024 si considerava valido solo il servizio civile universale, in vigore dal 2017. Tuttavia, con il Decreto Legge 25/2025, anche il servizio civile nazionale è stato equiparato al servizio civile universale. È quindi sufficiente possedere l’attestato di servizio civile, qualunque sia la sua tipologia.
Posso accettare incarichi come assistente amministrativo pur essendo già inserito nei 24 mesi come collaboratore scolastico?
Sì, ma con delle condizioni. Dal 2022, non è più possibile lasciare un incarico da collaboratore scolastico a tempo determinato per accettarne uno come assistente amministrativo. Se si accetta un incarico come collaboratore scolastico, lo si deve portare a termine. È però possibile accettare convocazioni come assistente amministrativo, a condizione di non aver già firmato un contratto come collaboratore scolastico.
Gli operatori delle aziende agrarie con 24 mesi di servizio possono inserirsi anche come collaboratori scolastici?
Sì, se il servizio è stato prestato per 24 mesi nel profilo di operatore delle aziende agrarie, si può richiedere l’inserimento anche come collaboratore scolastico. Al momento della compilazione, si può selezionare l’inserimento per entrambi i profili. Quando si caricano i servizi, bisogna indicare chiaramente che il servizio è stato prestato come operatore agrario.
Il servizio civile nazionale in prima fascia dà diritto solo alla riserva o anche al punteggio?
Dà diritto sia alla riserva che al punteggio. Ai fini del punteggio, va inserito come servizio presso altra amministrazione pubblica, con un valore di 0,05 punti per ogni mese di servizio. Va inoltre indicato nella sezione “Titoli di riserva”.
Come viene ripartita la riserva tra invalidità, servizio civile e servizio militare?
La ripartizione delle riserve avviene secondo criteri prestabiliti: il 15% dei posti disponibili è destinato a chi ha svolto il servizio civile, il 30% ai volontari in ferma prefissata (VFP1), e il restante alle categorie protette, come le persone con invalidità civile. La suddivisione è proporzionata rispetto ai posti effettivamente disponibili per le riserve, che rappresentano il 50% del totale autorizzato.
Il servizio da assistente amministrativo può essere valutato anche per il profilo di collaboratore scolastico?
Sì, il Ministero ha chiarito che il servizio misto è considerato valido per l’inserimento nel profilo di collaboratore scolastico. Dunque, chi ha prestato servizio come assistente amministrativo può farlo valere anche ai fini dell’inserimento come collaboratore scolastico.
I docenti della scuola dell’infanzia rientrano tra i lavoratori usuranti? Vale anche per i collaboratori scolastici?
Sì, i docenti della scuola dell’infanzia rientrano tra i lavoratori usuranti e possono accedere a forme di pensionamento anticipato, nel rispetto dei requisiti contributivi richiesti. Tuttavia, ciò non vale per i collaboratori scolastici, anche se assegnati al plesso dell’infanzia, poiché la loro assegnazione è variabile e dipende dalla decisione del DSGA. Solo il personale docente ha diritto al riconoscimento pieno del lavoro usurante nel settore dell’infanzia.
È possibile inserire il periodo in cui i PNNR sono stati sospesi ai fini del punteggio?
Sì, il periodo in cui i PNNR sono stati sospesi, dal 15 aprile al 2 maggio, può essere inserito come servizio valido e viene riconosciuto ai fini del punteggio.
Quanto vale un servizio civile di 12 mesi?
Il punteggio corrispondente a 12 mesi di servizio civile è di 0,60 punti, in quanto ogni mese di servizio vale 0,05 punti. Questo tipo di servizio è valutato come prestato presso altra amministrazione pubblica o ente locale.
È obbligatorio indicare la data di conseguimento del diploma?
Sì, la data va sempre inserita.
Chi ha svolto servizio da docente può caricarlo per il profilo ATA?
Sì, ma solo ai fini del punteggio. Il servizio va indicato come prestato su un profilo diverso. Ad esempio, per il profilo di assistente amministrativo, il servizio come docente non è valido ai fini dell’accesso, ma è valutato per il punteggio (0,15 punti al mese per collaboratore scolastico, 0,10 punti al mese per assistente amministrativo o tecnico).
Esiste una nota ministeriale che chiarisce l’accesso ai 24 mesi per chi ha servizio misto?
Sì, esiste una nota interna del Ministero che chiarisce la validità del servizio misto per l’accesso ai 24 mesi come collaboratore scolastico. È possibile consultare l’articolo pubblicato da OrizzonteScuola.it che ne riporta i contenuti essenziali, ma il documento integrale non può essere diffuso per rispetto della fonte.
Un collaboratore scolastico di ruolo può inserirsi nei 24 mesi come operatore dei servizi agrari senza aver svolto il relativo servizio?
No, non è possibile. Se non si è svolto servizio specifico come operatore dei servizi agrari, non si può accedere ai 24 mesi per quel profilo. Si tratta infatti di un profilo superiore rispetto a quello del collaboratore scolastico, e senza il servizio richiesto non si ha diritto all’inserimento.
Cosa fare se risulta ancora l’inserimento nella provincia precedente, nonostante si sia richiesto il depennamento nella nuova domanda di terza fascia?
È una situazione che può verificarsi, soprattutto quando non si effettua il passaggio correttamente tra le due graduatorie (prima e terza fascia). Anche se durante la compilazione della domanda di terza fascia si è flaggata l’opzione per il depennamento dalla graduatoria permanente nella vecchia provincia, questo non basta: è necessario inviare una PEC all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) della provincia precedente, specificando che si sta effettuando l’inserimento in una nuova provincia e richiedendo esplicitamente il depennamento.
Nel caso in questione, ad esempio, chi era in graduatoria permanente a Reggio Emilia nel 2023 e si è iscritto nel 2024 in terza fascia in un’altra provincia, doveva inviare una PEC a Reggio Emilia entro l’estate 2024 per richiedere il depennamento. Senza tale passaggio, il sistema potrebbe non aver effettuato automaticamente l’allineamento tra le domande, e il nominativo potrebbe risultare ancora attivo nella vecchia provincia.
A questo punto, l’unica possibilità è contattare l’USP della nuova provincia di riferimento e chiedere se è possibile effettuare un’associazione del codice fiscale, in modo da essere correttamente inseriti nella nuova graduatoria di prima fascia.
È obbligatorio inviare una PEC se il bando non lo specifica?
Anche se non espressamente indicato nel bando, l’invio della PEC è fortemente consigliato. Chi gestisce le domande presso gli USP deve esaminare centinaia di istanze e non può verificare singolarmente ogni dettaglio, specialmente in presenza di mancati allineamenti tra sistemi informatici. Una semplice telefonata o una comunicazione scritta può evitare problemi successivi. È buona prassi, dunque, accertarsi sempre dello stato della propria posizione e agire tempestivamente per richiedere modifiche, come nel caso del depennamento da una graduatoria precedente.