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Domanda di trasferimento non soddisfatta: quali conseguenze sul punteggio

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Il docente che non ottiene il trasferimento mantiene il punteggio invariato. Nessuna decurtazione del bonus di 10 punti

Una lettrice ci scrive:

Volevo sottoporre un doppio quesito, relativo alla richiesta di trasferimento volontario:

– qual è il periodo utile a formulare la richiesta per l’anno a venire? 

– è vero che  la sola formulazione della domanda di trasferimento, anche se questa non andasse  a buon fine e quindi non venisse esaudita, comporta la decurtazione di 10 punti dalla graduatoria di istituto?

Presentazione domanda: in quale periodo?

La domanda di mobilità è regolata dal CCNI e dalla specifica Ordinanza Ministeriale dove vengono indicati i  termini di presentazione delle domande.

Il contratto predisposto per il corrente anno scolastico ha validità triennale e disciplina la mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.

L’Ordinanza Ministeriale viene predisposta annualmente e il periodo stabilito per presentare le domande è quasi sempre stato nel mese di aprile. Per il corrente anno scolastico, per esempio, il termine iniziale è stato il 1 aprile 2019 e il termine ultimo il 26 aprile 2019.

Per il prossimo anno sarà quindi necessario attendere la specifica Ordinanza

Presentazione domanda: quali conseguenze sul punteggio?

Il docente che presenta domanda di mobilità, ma non ottiene il movimento richiesto non avrà nessuna decurtazione di punti, conseguentemente il suo punteggio, sia per la graduatoria interna di istituto che per la mobilità futura, rimarrà invariato.

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, se non otterrà il trasferimento richiesto non perderà il bonus di 10 punti a suo tempo maturato, solo per il fatto di aver presentato domanda.

Tale punteggio, infatti, come prevede la tabella di valutazione allegata al CCNI, spetta ai docenti che , per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’hanno revocata nei termini previsti. A questi docenti è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di 10 punti.

Tale punteggio, una volta acquisito, come chiarisce la nota 5ter) della tabella di valutazione, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito

 

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