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Domanda di trasferimento nel comune di titolarità: non si valutano le esigenze di famiglia

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E’ possibile chiedere trasferimento in scuole ubicate nel comune di titolarità, senza, però, valutare le esigenze di famiglia

Una lettrice ci scrive:

Sono docente di sostegno in ruolo da 8 anni in una scuola di Roma. Sto valutando il trasferimento in una scuola di un altro quartiere, per avvicinarmi alla mia residenza.
Leggendo le normative passate avevo capito che si potesse richiedere e sarei per altro rientrata  nella prima fase (Trasferimento all’interno dello stesso comune).
Mi sono rivolta alla sede principale di una delle più importanti sigle sindacali e sono rimasta spiazzata dalla risposta della sindacalista perché mi ha detto che non si può cambiare scuola all’interno dello stesso comune. Ha detto il vero? Lei mi ha prospettato solo il trasferimento in una scuola di un altro comune.

La risposta che è stata fornita alla nostra lettrice non è corretta

Il docente interessato può chiedere trasferimento in altra scuola ubicata nel comune di titolarità senza alcun impedimento.

Questa possibilità è chiaramente prevista nel CCNI sulla mobilità dove vengono stabilite tre distinte fasi riguardanti i movimenti sia territoriali che professionali

Fasi della mobilità

Come esplicitato nell’art.6 comma 2 del CCNI valido per il triennio 2022/23-2023/24-2024/25, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune
In questa fase rientrano tutti i trasferimenti all’interno del comune di titolarità

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
In questa fase rientrano tutti i trasferimenti nella provincia di titolarità, tra comuni diversi.
Rientrano in questa fase anche i trasferimenti da sostegno a posto comune anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
In questa fase rientrano tutti i trasferimenti interprovinciali e tutta la mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo) sia provinciali che interprovinciali

Nell’ordine saranno, quindi, disposti prima i movimenti della I fase, a seguire quelli della II fase e infine quelli della III fase.

La possibilità di chiedere trasferimento nello stesso comune di titolarità è, quindi, chiaramente prevista nei movimenti della I fase

Trasferimento nel comune di titolarità: niente esigenze di famiglia

Come stabilito nell’Allegato 1 del contratto, dove viene indicato l’ordine delle operazioni di mobilità, nei movimenti della I fase il punteggio si valuta sulla base degli elementi inseriti nella tabella A1-Anzianità di servizio e nella tabella A3-Titoli generali, ma non si considera la tabella A2-Esigenze di famiglia, che in questa fase della mobilità non vengono valutate

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, potrà sicuramente chiedere trasferimento in una scuola del comune di titolarità, ma non avrà diritto alla valutazione dei punteggi relativi alle esigenze di famiglia come indicati nella tabella A2 (figli minori e ricongiungimento familiare

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