Domanda di mobilità neoimmessi in ruolo ATA, non c’è vincolo triennale nella scuola di titolarità

Il personale ATA neo immesso in ruolo può presentare domanda di trasferimento? E’ soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità?
Sede ATA neoassunti
Sede provvisoria
Ricordiamo che il personale ATA viene assunto in ruolo su sede provvisoria e solo l’anno scolastico successivo ottiene quella definitiva (la scuola di titolarità), come leggiamo anche nel DM n. 206/2022, riguardante le immissioni in ruolo a.s. 2022/23, e nella relativa nota illustrativa n. 29238/2022.
Sede definitiva
Al fine succitato, ossia di ottenere la scuola di titolarità, i neoassunti presentano domanda di trasferimento secondo quanto stabilito dall’articolo 34, commi 1 e 2, del CCNI 2022/25 (che, ricordiamolo, è stato annullato dal Tribunale di Roma, per cui sarà riscritto e dovrebbe dovrebbe disciplinare trasferimenti e passaggi per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25; riguardo al personale ATA non dovrebbero esserci cambiamenti e, seppur ci fossero, non riguarderanno l’acquisizione della sede di titolarità).
La domanda si presenta per la provincia di titolarità e/o per una provincia diversa. Qualora si presentino ambedue le domande e sia accolta quella trasferimento di interprovinciale, non si tiene conto dell’istanza provinciale.
In caso di mancata presentazione della domanda, l’interessato viene trasferito d’ufficio con punti zero nell’ambito della provincia di titolarità.
Vincolo triennale?
Il CCNI 2022/25 non prevede, per il personale ATA neoassunto o trasferito, nessun vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità. Pertanto, gli interessati possono presentare domanda di mobilità volontaria ogni anno (almeno secondo le disposizioni del CCNI 2022/25 che, come suddetto, sarà riscritto).
Quesito
Un nostro lettore chiede quanto segue:
Sono un collaboratore scolastico neoassunto in ruolo a.s. 2022/23. Vi chiedo: il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità esiste anche per i collaboratori scolastici?
Come detto sopra, per il personale ATA neoassunto il CCNI non prevede nessun vincolo di permanenza nella scuola di titolarità (i vincoli riguardano i docenti neoassunti e non), per cui il nostro lettore potrà presentare domanda di trasferimento, quando lo riterrà opportuno (sempre secondo la tempistica indicata dal MIM). Essendo neoassunto, tuttavia, consigliamo al lettore di presentare (quando il MIM aprirà i termini) l’istanza per l’a.s. 2023/24, per acquisire la sede definitiva. Viceversa ne avrà assegnata una d’ufficio.
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