Domanda condizionata: può essere solo trasferimento e non mobilità professionale
Il docente dichiarato soprannumerario nel corrente anno scolastico, che presenta domanda condizionata, chiede l’eventuale annullamento della domanda e di rimanere nella scuola. Il passaggio di ruolo è un movimento volontario che non si può condizionare
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante titolare della scuola dell’infanzia. Nell’eventualità fossi perdente posto posso inserire nella domanda condizionata anche la scuola primaria? Ovviamente sono abilitata per entrambi i ruoli. Se fosse affermativa la risposta ho la precedenza anche sulla primaria nel comune della scuola dove sono perdente posto?”
In presenza di contrazione nell’organico della scuola di titolarità il docente in coda nella graduatoria interna di istituto viene dichiarato soprannumerario e deve, quindi, presentare domanda di trasferimento.
L’individuazione dei soprannumerari avviene solitamente dopo i termini di scadenza della domanda di mobilità, termine che per la mobilità 2024/25 era ieri 16 marzo, per cui i docenti in esubero dovranno presentare alla scuola di titolarità domanda cartacea che la scuola provvederà ad inviare all’ambito territoriale di competenza.
Domanda cartacea per i docenti soprannumerari
La domanda da presentare è una domanda di trasferimento che potrà essere volontaria o condizionata
Con la domanda condizionata il docente chiede di rimanere nella scuola di titolarità se durante la mobilità dovesse liberarsi una cattedra e in tal caso la sua domanda di trasferimento sarà annullata e il docente rimarrà titolare nella scuola
Con la domanda volontaria il docente esprime la sua volontà per essere trasferito comunque, anche se nella scuola dovesse liberarsi una cattedra
Non è possibile, invece, presentare domanda condizionata di passaggio di ruolo o passaggio di cattedra che sono sempre movimenti volontari
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, compilando il modulo della domanda di trasferimento come docente soprannumeraria, potrà inserire soltanto preferenze relative alla scuola dell’Infanzia dove è titolare.
Non potrà esprimere preferenze per la scuola Primaria in quanto riguardano un altro ordine di istruzione e si tratta, quindi, di un movimento diverso dal trasferimento, che richiede la compilazione di un altro modulo che è quello di passaggio di ruolo.
Con il passaggio di ruolo, inoltre, la docente non usufruisce di alcuna precedenza per il comune di titolarità anche se si tratta di docente soprannumeraria
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