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Domanda condizionata e rientro docente nella scuola di ex-titolarità: è possibile solo se la cattedra risulta vacante in organico di diritto

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Per rientrare con precedenza nella scuola di ex-titolarità è necessaria una cattedra vacante in organico di diritto. La disponibilità in organico di fatto non consente il trasferimento

Una lettrice ci scrive:

“Scrivo per avere una risposta in merito ad una questione relativa alla mia situazione di docente perdente posto per l’a.s. 20/21.

A seguito della comunicazione del D.S., ho presentato domanda di mobilità condizionata e sono stata assegnata ad un’altra scuola all’interno del mio comune. Ad oggi però si è venuta a creare una situazione anomala: la scuola dalla quale sono stata trasferita ha recuperato (a seguito di un contenzioso)  e accolto l’iscrizione di un numero di studenti pari a due classi. Stando così le cose, io avrei garantito il mio posto ma le oo.ss. sostengono che per il l’a.s. 21/22 non sia più possibile rientrare nella scuola di ex titolarità e che sia necessario dunque aspettare la prossima mobilità. Trattandosi di un caso poco comune, non riesco a trovare riscontro nel CCNI sulla mobilità; può darmi Lei qualche delucidazione in merito alla faccenda.”

Il docente soprannumerario, trasferito con domanda condizionata, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità

Tale diritto rimane valido per un ottennio a condizione che il docente presenti ogni anno domanda di trasferimento condizionata per il rientro nella scuola

Movimento con precedenza a prescindere dal punteggio

Il rientro nella scuola di precedente titolarità spetta con priorità, alle condizioni sopra indicate, a prescindere dal punteggio del docente.

Questo trasferimento viene disposto, infatti, nel rispetto della precedenza prevista  nel CCNI sulla mobilità, art.13, comma 1 punto II)  Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, dove si chiarisce quanto segue:

Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata.[…]”

Trasferimento  possibile solo su cattedra vacante in OD

Il docente interessato potrà ottenere il rientro nella scuola di ex-titolarità, soltanto se la cattedra risulta vacante in organico di diritto e, quindi disponibile per i trasferimenti, in quanto non risulta occupata da docente titolare in fase di mobilità

Le cattedre che dovessero costituirsi in organico di fatto, quindi non inserite nell’organico dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche autonome, non potranno essere utilizzate per i trasferimenti e neanche per le immissioni in ruolo, ma solo per mobilità annuale o supplenza

Conclusioni

La risposta fornita alla nostra lettrice dalle oo.ss. alle quali si è rivolta, è pertanto corretta, in quanto la cattedra che si è costituita nella scuola non risulta ancora in organico di diritto, altrimenti avrebbe sicuramente ottenuto il movimento richiesto

Non potrà, quindi,  ottenere il rientro nella scuola come titolare per il prossimo anno scolastico 2021/22 per i motivi indicati.

Come ex-titolare nella scuola trasferita con domanda condizionata in altra sede potrà presentare domanda condizionata per il rientro nel successivo anno scolastico 2022/23, nel quale la cattedra, se ancora presente, risulterà vacante nell’organico di diritto e su questa avrà la certezza di rientrare come titolare nella scuola.

 

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