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Docenti vincitori non abilitati concorso PNRR1 e sede di ruolo: cosa succede in caso di dimensionamento?

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I vincitori non abilitati del concorso PNRR1 cambiano scuola solo se si perdono posti. Per ottenere nuova sede non presentano domanda di mobilità.

Vincitori concorso non abilitati

Ai vincitori non abilitati del concorso PNRR1 scuola secondaria (come anche quelli del PNRR2), ai sensi del DM n. 205/2023 disciplinante la procedura, si applica quanto previsto dall’articolo 13/2 e dall’articolo 18-bis/4 del D.lgs. 59/2017, ossia:

  • una volta individuati per l’assunzione, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’USR cui afferisce la scuola scelta;
  • conseguono l’abilitazione acquisendo 30 o 36 CFU/CFA, in base a come hanno avuto accesso al concorso (30 CFU i partecipanti con laurea + 3 anni di servizio; 36 CFU i partecipanti con laurea + 24 CFU/CFA). Al riguardo sottolineiamo che il MIM, con apposita nota, ha indicato che i vincitori di concorso in esame accedono ai percorsi da 30 o 36 CFU a seconda della situazione in cui si trovino al momento dell’iscrizione ai medesimi e non al momento della presentazione della domanda al concorso (così ad esempio chi ha avuto accesso al concorso con laurea + 24 CFU e nel frattempo ha raggiunto tre annualità di servizio, può partecipare al percorso da 30 CFU e non a quello da 36). Approfondisci
  • conseguita l’abilitazione come detto sopra, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio. 

Scuola assunzione e vincolo

Per i docenti suddetti la sede di titolarità sarà la scuola scelta al momento dell’assunzione a tempo determinato, scuola in cui saranno vincolati per tre anni scolastici, a partire dall’immissione in ruolo. Quindi gli anni in cui devono restare nella scuola in esame sono quattro: 1 anno a tempo determinato + 3 anni di vincolo. Così leggiamo nell’articolo 13/5 del succitato D.lgs. 59/2017:

[…] Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

I soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 13 e quelli di cui all’art. 18-bis sono proprio i vincitori non abilitati di cui sopra.

Evidenziamo che:

  • il vincolo suddetto non si applica nei casi di sovrannumero o esubero, nonché ai beneficiari dell’art. 33, commi 5 o 6, della legge 104/92, per fatti successivi al termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
  •  i docenti suddetti, come tutti i neoassunti, nel momento in cui saranno di ruolo, potranno comunque superare il vincolo, se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nell’Ipotesi di CCNI 2025/28. DEROGHE

Contrazione organico

Cosa succede qualora nella scuola in cui sono assegnati i vincitori di concorso non abilitati vi sia una contrazione di organico, ossia si perda un posto?

Come sappiamo, i soprannumerari sono individuati tramite la graduatoria interna di istituto, comprendente i docenti di ruolo facenti parte dell’organico della scuola. Considerato che i docenti suddetti non sono ancora a tempo indeterminato e non fanno parte dell’organico dell’autonomia della scuola, non vi possono essere inclusi e quindi essere individuati quali perdenti posto. Ciò non vuol dire che restino nella scuola in questione ma piuttosto che non saranno assunti a tempo indeterminato nella medesima. A tal fine, inoltre, non potranno presentare domanda di mobilità, sempre per il motivo sopra esposto, ossia perché non ancora di ruolo.

Gli stessi invece, come detto, saranno assunti a tempo indeterminato in un’altra scuola della provincia. Non a caso, l’Ipotesi di CCNI 25/28 (come il precedente contratto) prevede che non sono disponibili per le operazioni di mobilità – a livello di singola scuola o a livello provinciale in caso di contrazione di organico – i posti destinati ai docenti con incarico finalizzato al ruolo. Quindi:

  • se non si perde nessun posto, i docenti in questione sono assunti nella scuola in cui stanno svolgendo servizio a tempo determinato (su un posto per gli stessi accantonato);
  • se invece si perde un posto, gli stessi docenti sono assunti in altra scuola della provincia (grazie all’accantonamento a livello provinciale, previsto in caso di contrazione di organico).

Nel caso di cui al punto due qui in esame, tenuto conto di quanto detto, la nuova scuola sarà assegnata agli interessati dall’ATP competente per territorio, come avvenuto negli anni scorsi (così possiamo leggere nel decreto, tra gli altri, dell’Ufficio Scolastico di Cosenza relativo agli assunti 2022/23).

Quesito

Ho un contratto a TD da concorso PNRR1 che, a settembre, diventerà a TI. Il mio istituto è formato da due plessi che, a settembre, per effetto di dimensionamento, si separeranno accorpandosi con altrettante scuole primarie per formare due istituti comprensivi diversi. I docenti resteranno sui propri plessi di servizio attuale. Nel mio caso mi è stato spiegato dal sindacato che io, non essendo in graduatoria interna e avendo un contratto a TD sono obbligata a fare richiesta di mobilità volontaria. Altri mi dicono che, poiché il mio posto era stato accantonato e avendo il vincolo triennale, devo restare dove sono. Chi ha ragione? Sto cercando riferimenti normativi ma non ne trovo.

Come detto sopra, i docenti con nomina finalizzata al ruolo (come la lettrice) non possono presentare domanda di mobilità. E’ vero che la lettrice, come tutti i neoassunti, sarà soggetta al vincolo triennale nella scuola di assunzione, ma è altrettanto vero, come sopra illustrato, che se si perde un posto i docenti con nomina finalizzata al ruolo sono assunti in ruolo in altra istituzione scolastica della provincia.

Detto ciò, c’è da capire se, a seguito dell’operazione di dimensionamento di cui al quesito, si perderanno o meno posti nella classe di concorso di assunzione della lettrice. Se non si perderanno posti in nessuna delle due nuove scuole, la lettrice resterà sicuramente in una delle due. Non diciamo con certezza in quale delle due perché nasceranno comunque due nuove istituzioni scolastiche e la fattispecie in esame non è disciplinata specificatamente dall’Ipotesi di CCNI. Sarà l’UST competente a fornire specifiche indicazioni (dovrebbe comunque restare nell’attuale plesso, fermo restando che non si perda nessun posto in nessuna delle due scuole). Qualora invece si perda anche un solo posto, la lettrice sarà assunta in ruolo, come detto, in altra scuola della provincia. Questo anche perché i docenti titolari o esercitano l’opzione di confluenza nel nuovo istituto o restano nel vecchio per cui, conoscendo le relative disponibilità, faranno comunque una scelta mirata.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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