Docenti Vicari-reggenti, l’incarico non è mansione superiore e va pagato da fondo di istituto.

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red – Ad affermarlo è l’USR Veneto, applicando la normativa contenuta nella Spending review sul pagamento delle indennità per funzioni superiori ai docenti vicari-reggenti

red – Ad affermarlo è l’USR Veneto, applicando la normativa contenuta nella Spending review sul pagamento delle indennità per funzioni superiori ai docenti vicari-reggenti

Leggiamo, nella nota dell’USR Veneto: "Come rilevato nella nota MIUR n.4442 del 16/07/2012, il comma 22 della predetta norma, ribadisce, a mezzo di una interpretazione autentica dell’art.25, comma 5, del D. Lgs. n.165/2001, che la delega di compiti da parte del dirigente scolastico ad uno o più docenti suoi USR VENETO – Ufficio I – Contenzioso – Dott. Alessandro Mari – tel. 0412723173 – Fax 0412723120 collaboratori non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie, nemmeno nel caso in cui detti docenti siano beneficiari dell’esonero o semi-esonero dall’insegnamento". 

"Pertanto, ai collaboratori in questione non è dovuto e, di conseguenza, non può essere liquidato alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o vicarie, fermo restando la remunerazione prevista dall’art. 88 comma 2 lettera f) del CCNL Scuola del 29/11/2007 nell’ambito del Fondo d’Istituto".

Scarica la nota dell’USR

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