Docenti vicari: ammistrazione condannata a pagare indennità di funzione con il fondo di istituto

Di Lalla
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inviato da Avv. Nicola Da Settimo Passetti – Con due sentenze "fotocopia" con cui il Tribunale di Montepulciano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha condannato l’amministrazione a pagare l’indennità di funzione a due docenti vicari. Sottolineo che le due sentenze riguardano due fattispecie diverse, cioè sia il caso del vicario della scuola in reggenza, sia il caso del vicario che ha sostituito il DS assente per ferie.

inviato da Avv. Nicola Da Settimo Passetti – Con due sentenze "fotocopia" con cui il Tribunale di Montepulciano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha condannato l’amministrazione a pagare l’indennità di funzione a due docenti vicari. Sottolineo che le due sentenze riguardano due fattispecie diverse, cioè sia il caso del vicario della scuola in reggenza, sia il caso del vicario che ha sostituito il DS assente per ferie.

Il Giudice ha condannato a pagare le singole istituzioni scolastiche con il fondo d’istituto, basandosi sulla norma di interpretazione autentica (art. 14, co. 22, L. 135/12). Riassumo di seguito la tesi sostenuta davanti al giudice (e da questi recepita): nelle more del ricorso, è intervenuta la norma di interpretazione autentica recata dall’art. 14, comma 22, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.

La norma sopra riportata non esclude, dunque, che un docente possa essere delegato dal Dirigente scolastico, né esclude che tali deleghe possano essere retribuite ai sensi del combinato disposto dell’art. 146 co.1, n.7 CCNL vigente e dell’art. 69 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 4 agosto 1995, ma si limita a stabilire che la retribuzione relativa alle attività delegate è a carico del fondo dell’istituzione scolastica.

L’applicazione della norma di interpretazione autentica, seguita dalla stessa amministrazione almeno negli anni scolastici “ponte” (cioè dal 2009-10 al 2011-12), è stata la seguente: fermo il quantum degli importi contrattualmente previsti per le funzioni delegate dal Dirigente scolastico, tali importi sono da imputare al Fondo di Istituto e (non più, come in passato) al Ministero.

E’ evidente che la norma di legge è stata applicata dalla stessa amministrazione solo per il futuro, senza rimettere in discussione tutte le somme corrisposte ai docenti “vicari” negli ultimi 10 anni, in applicazione del citato art. 69 CCNL 1995.

Pertanto, la somma richiesta dalla ricorrente, pattuita con il legale rappresentante dell’Istituzione scolastica per attività lavorativa pacificamente svolta, non può essere rimessa in discussione dall’entrata in vigore del decreto legge 69/2012, anche per il rispetto del principio “pacta sunt servanda”. L’effetto di tale norma è che la somma pattuita e riconosciuta per l’attività svolta in adempimento della delega del D.S., può essere posta esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica.

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