Docenti supplenti e secondo lavoro, i casi di incompatibilità. Non sempre si possono mantenere entrambi

Il docente a tempo determinato può fruire dell’aspettativa per svolgere un altro lavoro o per superare un periodo di prova?
Prima di rispondere al quesito, posto in redazione da un nostro lettore, ricordiamo di quali aspettative può fruire un docente con contratto annuale (31/08) o sino al termine delle attività didattiche (30/06).
Aspettative
I docenti a tempo determinato possono fruire delle aspettative, previste per il personale di ruolo dall’articolo 18 del CCNL 2007 (ancora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18, che sarà a breve riscritto per la parte normativa, dopo l’accordo sulla parte economica). In particolare, il personale supplente annuale o con contratto sino al termine delle attività didattiche può fruire delle aspettative previste dal predetto articolo 18, comm1 e 2, ossia:
- aspettativa per motivi personali o familiari;
- aspettativa per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca.
Quanto all’aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova, può essere fruita dai soli docenti di ruolo, considerato anche che:
- la stessa ha la durata di un anno scolastico (1° settembre – 31 agosto) e qualora richiesta per un più breve periodo esaurirà comunque i suoi effetti al termine dell’anno scolastico (31 agosto);
- l’esperienza di un’altra attività lavorativa, in caso di personale docente supplente, può essere effettuata non accettando l’eventuale supplenza;
- la stessa (aspettativa), concessa ai fini dello svolgimento di un periodo di prova, ha senso soltanto nel caso in cui il lavoratore debba operare una scelta tra due “posti” di lavoro certi, ossia con contratto a tempo indeterminato.
Quesito
Un nostro lettore chiede:
Sono un docente a tempo determinato (31/8/2023) di scuola secondaria superiore, risultato vincitore di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per posto a tempo indeterminato presso Pubblica Amministrazione (disciplinato dal CCNL Funzioni LOCALI). Per quanto riguarda la scuola, vorrei evitare di abbandonare il servizio scolastico. Pertanto, vi chiedo vi se posso usufruire dell’aspettativa o di altro istituto in modo da conservare il posto di lavoro presso il Ministero dell’ istruzione fino alla scadenza del periodo di prova presso l’ ente locale e dopodiché poter decidere quale posto di lavoro tenere. Le assunzioni presso l’ente dovrebbero partire a breve e il periodo di prova previsto è di 6 mesi.
Dal quesito posto, nonché dalle motivazioni alla base della richiesta di un’eventuale aspettativa, è evidente che l’unico istituto cui potrebbe ricorrere il nostro lettore è quello dell’aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Tale aspettativa, tuttavia, come detto sopra, può essere fruita dai soli docenti di ruolo.
Qualora, inoltre, chiedesse l’aspettativa per motivi personali, ciò non risolverebbe il suo problema. Infatti, durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro, il dipendente è soggetto comunque al regime delle incompatibilità di cui al DPR n. 3/1957 e al D.lgs. n. 165/2001 (richiamati dal D.lgs. n. 297/94), come chiarito anche dall’ARAN in risposta ad un quesito posto per il Comparto Enti Locali, in relazione alla possibilità per un dipendente in aspettativa di poter svolgere attività lavorativa di natura occasionale:
“Nessuna norma contrattuale consente, (o potrebbe consentire) al dipendente di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro o lo svolgimento comunque, di altra attività di lavoro autonomo, anche di natura libero professionale, durante la fruizione di periodi di aspettativa senza diritto alla retribuzione previsti dall’art. 11 del CCNL del 14.9.2000. Il primo rapporto, infatti, con tutte le situazioni soggettive che vi sono connesse (ivi comprese le incompatibilità) sussiste ancora anche se in una fase di sospensione delle reciproche obbligazioni. Per quanto attiene alla possibilità ed alla legittimità dello svolgimento da parte del dipendente in aspettativa per motivi personali di attività lavorativa di natura occasionale (per la quale si ritiene sia comunque necessaria l’autorizzazione preventiva dell’ente datore di lavoro, secondo la vigente normativa), trattandosi di una problematica attinente in via prioritaria la definizione della esatta portata applicativa delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità dei pubblici dipendenti, contenute nell’art. 53 del D.Lgs.n.165/2001, indicazioni potranno essere fornite solo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente in materia di interpretazione delle disposizioni di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.”
Ricordiamo, ancora, che lo svolgimento di un’attività in favore di un’altra amministrazione pubblica (come nel caso del nostro lettore) rientra tra le incompatibilità assolute. Approfondisci quali attività possono essere svolte e quali no
In definitiva, il nostro lettore potrà svolgere il periodo di prova presso un’altra amministrazione pubblica, soltanto abbandonando la supplenza al 31/08 in essere. Le sanzioni per l’abbandono del servizio sono diverse a seconda che la supplenza sia stata conferita da GaE/GPS [art. 14, comma 1 – lettera b), dell’OM 112/2022] oppure da GI [art. 14, comma 2 – lettera b), dell’OM 112/2022]. Anche le supplenze al 31/08, infatti, possono essere attribuite dalle GI, in caso di incapienza o esaurimento delle GPS. Nel caso la supplenza sia stata conferita:
- da GaE o GPS, il lettore perderebbe la possibilità di conseguire supplenze al 31/08 e al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (2022/24);
- da GI, il lettore perderebbe la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (2022/24).
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