Docenti senza stipendio perché non vaccinati, per Giudice “è incostituzionale, spetta assegno alimentare” e rimanda a Corte costituzionale

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Alcuni docenti sospesi perché non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale, tra i quali anche ultracinquantenni, hanno presentato ricorso al Giudice del Lavoro di Brescia.

I docenti, che erano stati sospesi dai rispettivi dirigenti scolastici perché non in regola con gli obblighi vaccinali imposti alla categoria, hanno chiesto al Giudice sulla legittimità o meno di escluderli anche dall’assegno alimentare.

Infatti, ricordiamo che l’articolo 4 ter co. 3 del D.L. n 44 del 2021, diventato legge il 28 maggio 2021, dispone che per il periodo di sospensione del personale scolastico senza vaccinazione “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato”.

Secondo il Giudice, come si legge nell’ordinanza N. R. G. 151-1 del 2022, la locuzione “né altro compenso o emolumento comunque denominato” appare in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Ricorda, tra le altre cose, che i valori costituzionali sulla dignità della persona umana, dal momento che “il diritto al lavoro costituisce una delle principali prerogative dell’individuo su cui si radica l’ordinamento italiano che trova protezione nell’ambito dei principi fondamentali della Carta Costituzionale e che viene tutelato non solo in quanto strumento attraverso cui ciascuno può sviluppare la propria personalità, ma innanzitutto in quanto costituisce il mezzo per assicurare alla persona e al rispettivo nucleo famigliare attraverso la giusta retribuzione il diritto fondamentale di vivere un’esistenza libera e dignitosa.

Relativamente alla violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il Giudice sottolinea che la mancata vaccinazione non rappresenta “illecito né disciplinare né penale e che riguarda una fattispecie introdotto in fase emergenziale” e che l’assegno alimentare viene, invece, corrisposto a quanti sono coinvolti in “procedimenti penali e disciplinari per fatti di oggettiva gravità”. Un’irragionevole disparità di trattamento.

In conclusione, il Giudice ritiene che le richieste dei docenti non siano infondate e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

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