Docenti sempre tutelati in caso di infortunio sia per attività in presenza che durante la Dad. Chiarimenti Inail. NOTA MI [PDF]

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Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota n.688 del 5 maggio 2021, a firma del capo dipartimento Stefano Versari, in merito ai chiarimenti Inail per quanto riguarda la denuncia di infortunio del personale scolastico positivo al Covid-19 e la copertura assicurativa per studenti e docenti in didattica a distanza o didattica digitale integrata.

Altro quesito a cui è stato chiamato a rispondere l’Inail è stato quello riguardante gli infortuni di docenti e  studenti durante la didattica a distanza.

NOTA

Come noto, la normativa emergenziale emanata per il contenimento dell’epidemia da SARS- CoV-2 ha introdotto lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza come modalità necessaria per contenere i contagi.

A fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, è stata successivamente introdotta la didattica digitale integrata, che prevede l’erogazione a distanza di parte della didattica, tranne nei casi di sospensione dell’attività in presenza.

La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail (Circolare Inail 17 novembre 2004, n. 79 Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi).

L’Istituto ha precisato che la copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.

Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, è la medesima per loro prevista nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Circolare Inail 21 novembre 2016, n. 44 Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi).

Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista (Circolare Inail 23 aprile 2003, n. 28 Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi):

a) nelle ipotesi in cui, ai fini dello svolgimento della attività, facciano uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.

b) come dettato dalle ipotesi particolari previste dall’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro.

Si consideri pure che, a seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione – articolo 7, commi 27-32, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 – nelle scuole sono stati introdotti pagelle elettroniche e registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.

In ragione di quanto innanzi, allo stato, l’Inail ritiene dunque che per tutti gli insegnanti, in via generalizzata, operi l’obbligo assicurativo – ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

In conclusione, il capo dipartimento, Stefano Versari, specifica che “le materie rivestono indubbia complessità e, tuttavia, contengono elementi conoscitivi utili, per quanto possibile, a “rassicurare” il personale della scuola chiamato ad operare nelle condizioni imposte dall’emergenza pandemica”.

Infortuni insegnanti e studenti durante la Dad: è sempre prevista copertura assicurativa. Nota Inail

Covid, personale scolastico ad elevato rischio di contagio. Responsabilità e obblighi di denuncia dei dirigenti scolastici. Chiarimenti Inail [PDF]

Covid, niente tutela assicurativa pubblica per gli studenti positivi. Chiarimenti Inail [PDF]

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