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Docenti: se supplenza breve diventa al 30 giugno, che succede? Dipende

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Qualora una supplenza breve si trasformi, entro il 31 dicembre, in una al 30/06 o al 31/08, la stessa va assegnata da GaE/GPS e, in subordine, dalle GI riscorrendole nuovamente.

Supplenze

Le tipologie di supplenza, ai sensi dell’art. 2/4 dell’OM 112/2022, sono le seguenti:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Dunque, le supplenze possibili sono:

  • sino al 31 agosto, quelle su posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre dell’a.s. di riferimento;
  • sino al 30 giugno, quelle su posti non vacanti ma disponibili, il 31 dicembre dell’a.s. di riferimento;
  • supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi suddetti (malattia, maternità, infortunio, permessi…).

Dal sopra riportato art. 2, comma 4, dell’OM 112/2022 si evince chiaramente che le supplenze su posti, che si rendono vacanti e/o disponibili entro il 31/12, diventano annuali o sino al termine delle attività didattiche. Viceversa, qualora il posto si renda vacante e/o disponibile dopo il 31 dicembre, la supplenza è sempre e comunque breve, per cui può avere come termine ultimo la fine delle lezioni (più scrutini ed eventuali esami).

Le supplenze succitate vengono assegnate utilizzando le seguenti graduatorie:

  • le supplenze sino al 31/08 e al 30/06 sono assegnate scorrendo le GaE e, in caso di incapienza o esaurimento delle stesse dalle GPS, nonché dalle graduatorie di istituto (GI) in caso di incapienza o esaurimento delle GPS;
  • le  supplenze brevi dalle GI.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Vorrei un’informazione, la mia ragazza a metà settembre ha iniziato a lavorare con la convocazione da graduatoria di istituto per una supplenza di 12 ore in una scuola elementare, le altre12 ore le fa un’insegnante che ha il part time. Ora il contratto scadeva il 22 dicembre e gli sarebbe stato rinnovato dopo il 6 gennaio, purtroppo non è stato così perché chi andava a sostituire era uno che da qualche anno non lavorava più e aspettava di andare in pensione. Proprio adesso questa persona ha vinto la causa ed è andata in pensione, quindi non avendo più nessuno da sostituire, il posto è diventato vacante ed hanno convocato con GPS dando il posto fino al 30 giugno ad un’altra persona. la mia ragazza come già spiegato prima stava lavorando con la graduatoria di istituto. La mia domanda è, la mia ragazza non avrebbe dovuto avere la precedenza e continuare visto che la supplenza era già sua? Spero di essermi spiegato bene. Comunque mi scuso, so che sono giorni festivi ma a breve inizia la scuola e lei lo ha saputo venerdì che non gli sarebbe stato rinnovato il contratto.

Rispondiamo al lettore che la scuola sta operando correttamente poiché, come detto sopra, nel caso in cui un posto si renda vacante e/o disponibile entro il 31 dicembre, come nel caso in esame, lo stesso va assegnato da GaE, in caso di incapienza o esaurimento delle stesse, dalle GPS, nonché dalle GI se le predette graduatorie provinciali siano anch’esse incapienti o esaurite. Nel caso la supplenza in questione venga assegnata dalle GI, le stesse vanno comunque nuovamente scorse, essendo cambiata la natura del posto. Se, invece, il posto fosse diventato vacante e disponibile dopo il 31/12, configurandosi la supplenza ancora come breve, alla ragazza del lettore sarebbe spettata: la conferma del contratto, se il titolare non si fosse formalmente assentato durante le vacanze e si fosse poi assentato alla ripresa delle lezioni,  oppure la proroga con contestuale pagamento delle vacanze, se il titolare si fosse assentato, giustificando anche il periodo di vacanze, sino a sette giorni dopo la ripresa delle lezioni.

Per completezza di informazione, ricordiamo che le supplenze su posto vacante e disponibile (ossia su un posto in organico di diritto e privo di titolare) vanno assegnate sino al 31/08, mentre quelle su posto soltanto disponibile ma non vacante, sono da attribuire al 30/06.

Le risposte ai quesiti

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