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Docenti di ruolo, sei giorni di ferie: nessuna discrezionalità del Dirigente Scolastico se fruiti come permessi per motivi personali

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Il personale docente di ruolo può fruire dei sei giorni di ferie, durante i periodi di attività didattica, come permesso per motivi personali o familiari.

Permessi per motivi personali

I permessi per motivi personali o familiari del personale docente di ruolo sono disciplinati dall’art. 15 del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non previsto dal CCNL 2016/18 e dal CCNL 2019/21 sottoscritto lo scorso 18 gennaio 2024).

Ai sensi del succitato articolo 15/2, i giorni di permesso in esame:

  • sono tre
  • sono retribuiti
  • sono fruibili per motivi personali e familiari
  • sono documentati anche mediante autocertificazione

Riguardo ai motivi, non ne sono richiesti di gravi o particolari ma trattasi di situazioni soggettive per cui è il lavatore che individua le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini della fruizione del permesso e relativamente alle quali (esigenze) il dirigente non può esprimere alcuna valutazione di merito. Il dirigente deve solo controllare la correttezza formale dell’istanza. Infatti, dal tenore letterale della disposizione “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda a, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari …” è  chiaro che i giorni non sono soggetti alla discrezionalità del dirigente scolastico, come confermato dal parere Aran del 02/02/2011.

I motivi alla base della richiesta di permesso possono essere attestati, come detto sopra, tramite autocertificazione.

Ferie come motivi personali

Premettiamo che le ferie, ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2007, devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante la restante parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita un periodo non superiore a sei giornate lavorative ed è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, senza determinare oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.

Il citato art. 15, comma 2 (quello sopra citato per i permessi per motivi personali o familiari) – secondo periodo, del CCNL 2007, così dispone:

Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Dunque, per gli stessi motivi per cui si chiedono i tre giorni di permesso suddetto e con le medesime modalità, è possibile fruire dei 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica. Ciò vuol dire che:

  • non è necessario avere un sostituto al fine di fruire dei giorni di ferie in esame
  • il dirigente non ha alcun potere discrezionale
  • i motivi alla base della richiesta sono costituiti dalle esigenze personali o familiari individuate dal dipendente
  • i motivi possono essere documentati con autocertificazione

In definitiva, richiedendo di fruire dei sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica come motivi personali o familiari, non è necessaria la “concessione” da parte de DS in quanto, come i suddetti 3 giorni, sono sottratti alla discrezionalità dello stesso e superano la previsione per cui non devono determinarsi oneri per l’amministrazione. Anche i giorni in esame sono subordinati soltanto alla domanda del lavoratore.

Richieste

Sia nel caso dei 3 giorni che dei 6 fruiti come motivi personali o familiari, la richiesta va presentata con ragionevole anticipo (anche secondo quanto stabilito in contrattazione di istituto), in modo da permettere alla scuola di organizzare le necessarie sostituzioni, tuttavia, in casi eccezionali e particolari, il permesso può essere fruito anche il giorno stesso in cui lo si comunica a scuola. In tal caso, è bene evidenziare il carattere di eccezionalità e/o urgenza della richiesta, oltre al motivo che ne sta alla base.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Docenti ruolo e sei giorni ferie permessi: Detti sei giorni, sono sindacabili dalla dirigenza o sono attribuiti ? Se potrete rispondermi, grazie.

Come detto sopra, i sei giorni di ferie, se fruiti come motivi personali o familiari, sono sottratto alla discrezionalità del dirigente, che deve solo controllare la correttezza formale dell’istanza.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

CCNL 2007

CCNL 2016/18

CCNL 2019/21

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