Docenti ruolo depennati GPS 2022/24, potevano inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia?
I docenti immessi in ruolo e cancellati dalle GPS potevano inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle predette graduatorie a.s. 2023/24?
Quesito
Cosi chiede una nostra lettrice:
Sono stata immessa in ruolo nella scuola primaria a settembre 2021, con conferma nel 2022. Ero inserita in GPS per AJ55, AJ56, A030, A059 e durante l’anno di conferma (2022/23) sono stata depennata. A gennaio 2023 ho conseguito abilitazione su AJ56 e mi sono inserita negli elenchi aggiuntivi prima fascia. Ieri ho ricevuto convocazione su aj56 fino al termine delle lezioni, ma subito revocata dal CSA con immediato depennamento. Vorrei capire se effettivamente non avevo il diritto all’inserimento negli elenchi aggiuntivi e se, a questo punto, da ora in poi potrò richiedere un passaggio di ruolo ed inserirmi nelle nuove GPS del 2024.
Dunque, la nostra lettrice, immessa in ruolo nell’a.s. 2021/22, è stata depennata dalle citate GPS dopo la conferma in ruolo, nel corso dell’a.s. 2022/23. Ciò in virtù della pregressa normativa in materia di cancellazione dalle graduatorie, ossia l’art. 399/3-bis del D.lgs. 297/94, primo che lo stesso fosse modificato dal DL n. 44/2023 (normativa previgente introdotta dal DL n. 126/2019, entrato in vigore il 31/10/2019 e convertito in legge 159/2019, entrata in vigore il 29/12/2019). Precisato ciò, rispondiamo alla lettrice che la stessa non aveva diritto all’inserimento negli elenchi aggiuntivi, considerato che la cancellazione dalla GPS ha durata per l’interno periodo di vigenza delle stesse e gli elenchi (facenti parte delle predette graduatuatorie) non possono essere “utilizzati” per inserirsi nuovamente dopo un eventuale depennamento, come si legge anche nell’articolo 3/6 del DM n. 51/2023 (che ha disciplinato gli elenchi 2023/24):
6. Non è consentito chiedere il depennamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell’elenco aggiuntivo di una diversa provincia.
Tale disposizione, ricordiamolo, è stata inserita nel DM in esame, per evitare che chi aveva chiesto il depennamento potesse inserirsi negli elenchi aggiuntivi, così da cambiare la provincia scelta all’atto dell’inserimento/aggiornamento 2022/24. A prescindere dall’intento che ha portato all’introduzione della disposizione normativa in oggetto, si afferma un principio chiaro: il depennamento è valido per l’intero periodo di vigenza delle GPS. Pertanto, anche nel caso dei docenti depennati perché confermati in ruolo, sebbene non lo abbiano richiesto, il principio è il medesimo: la cancellazione è valida per il periodo di durata delle GPS (2022/24). Del resto, gli elenchi aggiuntivi non costituiscono nuove GPS, ma una sorta di “appendice” alle stesse.
La nostra lettrice, in definitiva, non poteva inserirsi negli elenchi aggiuntivi, tuttavia potrà reinserirsi nelle GPS al prossimo aggiornamento (almeno stando alla normativa vigente). Nulla vieta, inoltre, alla stessa (lettrice) di presentare domanda di passaggio di ruolo, fermo restando il possesso dei previsti requisiti (ossia superamento dell’anno di prova e abilitazione specifica per la classe di concorso/grado di istruzione richiesto).
Cancellazione graduatorie
Per completezza di informazione, ricordiamo che la normativa vigente relativa alla cancellazione dalle graduatorie di assunzione è quella di cui all’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, cui rinvia l’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 come modificato dal DL n. 44/2023, e che è entrata in vigore dal corrente anno scolastico. Pertanto, considerato che la stessa (normativa vigente) prevede la cancellazione da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento di inclusione dopo il superamento dell’anno di prova, i primi depennamenti, in virtù delle nuove disposizioni, si avranno nel 2024/25 (nel 2023/24 si segue e supera l’anno di prova, nel 2024/25 si è cancellati).
La nuova disposizione, sottolineiamolo, è più rigida di quella precedente, secondo cui era possibile permanere nelle GM di concorsi ordinari relativi a procedure diverse da quella di assunzione (ossia se inclusi in GM di concorsi ordinari relativi ad un posto/classe di concorso diversa da quella di immissione in ruolo). La nuova, invece, prevede la cancellazione da tutte le GM (oltre che dalle GI e GaE), a prescindere se sia diversa o meno da quella di assunzione.
Da sottolineare, infine, che la medesima nuova disposizione prevede la cancellazione dalle GaE e dalle graduatorie di istituto, ma non indica esplicitamente le GPS dalle quali, stando alla dizione letterale del testo, non si deve essere cancellati. Del resto, così come è stata scritta, la norma ha una ratio ben precisa, ossia permettere ai docenti di ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 (che sarà a breve sostituito dall’art. 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21) e quindi accettare eventuali incarichi di supplenza per altra classe di concorso o tipologia di posto, sino al 30/06 o al 31/08. Attendiamo, comunque, chiarimenti ministeriali in merito.
Le risposte ai quesiti
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