Docenti risarciti per troppi anni di precariato per perdita di chance, le somme non si tassano. Il Tar
Non basta vincere un ricorso per ottenere le spettanze retributive dovute, spesso i lavoratori sono costretti per il tramite del proprio legale a dover continuare l’azione giudiziaria per ottenere il pagamento di quanto sancito dai giudici. Nella sentenza in commento si affronta tale questione oltre che l’aspetto della non tassazione di quanto percepito a livello di risarcimento danno.
Il fatto
Con ricorso, la ricorrente evidenziava che con sentenza il Tribunale di merito nel riconoscere l’abusivo ricorso alle supplenze su organico, ha accolto, per quanto di ragione, la domanda proposta e condannato, ai sensi dell’art. 32, co. 5, legge 4.11.2010, n. 183, il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno patito oltre accessori di legge. La ricorrente provvedeva a notificare all’Amministrazione copia esecutiva della sentenza stante il mancato pagamento dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 633 c.p.c., ad esito del quale il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo con cui ha ingiunto al Ministero dell’Istruzione di pagare a parte ricorrente, ma l’Amministrazione non ha comunque provveduto al pagamento delle somme dovute alla ricorrente. L’Amministrazione ha proceduto al pagamento delle spese e dei compensi relativi alla procedura ma non ha pagato le somme dovute alla ricorrente ritenendo di dover sottoporre a tassazione le somme liquidate in favore della stessa e richiedendo, a tal fine, l’ultimo cedolino paga della ricorrente, comunque già in possesso dell’Amministrazione. Si pronuncia con Sentenza il TAR per la Campania n. 05225/2022.
Il decreto ingiuntivo se non opposto deve essere eseguito
Per consolidata giurisprudenza, il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026; e, tra le altre, Tar Napoli, sent. n. 906 del 2022), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
No alla tassazione delle somme riconosciute a titolo di risarcimento danno per precariato
Si precisa inoltre che, come da giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, le somme riconosciute alla ricorrente ex art. 36, comma 5 D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto riconducibili al risarcimento del danno da perdita di chance non sono assoggettabili a tassazione ex art. 6, comma 1 D.P.R. n. 917 del 1986 (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 3484 del 2021 “in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c.”. Si è così affermato il principio per cui, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5. Sulla scorta di tale ricostruzione, l’importo oggetto di contestazione ha quindi natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, e, pertanto, seguendo i principi sopra ricordati, deve affermarsi che gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36, comma 5, non sono assoggettabili a tassazione del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 6, comma 1”; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n.3429 del 2021e sent. n. 3803 del 2021, nonché la giurisprudenza della Cassazione in materia, tra cui Cassaz. sent. n. 27011 del 2019).