Docenti precari e ferie: l’assegnazione d’ufficio è illegittima. Lo conferma la Corte d’Appello di Firenze

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Sentenza

Il CCNL e specifiche disposizioni normative stabiliscono tempi e modi per la richiesta e la fruizione di ferie e permessi. Tuttavia, in alcune scuole, è accaduto che le ferie venissero assegnate d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni ai docenti con contratti a tempo determinato.

Come avevamo spiegato lo scorso 5 Giugno durante la diretta organizzata dalla nostra redazione con l’avv. Walter Miceli (Anief), l’assegnazione delle ferie, in assenza di una espressa e spontanea richiesta da parte del docente, è illegittima: il Dirigente Scolastico, infatti, non può collocare gli insegnanti automaticamente in ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche.

In questo periodo, in virtù di quanto previsto nel CCNL e ribadito dalla Cassazione (sentenza n. 21780/2022 e ordinanza n. 14268/2022), i docenti, anche se assunti con contratti fino al 30 Giugno, devono essere considerati in servizio, con la conseguenze che avranno diritto alla monetizzazione di tutti i giorni di ferie non goduti.

A ribadirlo, ancora una volta, è la Corte d’appello di Firenze che, con sentenza n. 535/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle indennità sostitutive per le ferie non godute a favore di una docente toscana, difesa dagli avvocati dell’Anief. “Il docente a tempo determinato – si legge nelle motivazioni della sentenza – che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva“.

Il Dirigente Scolastico ha, dunque, un duplice obbligo:

  • da un lato, deve invitare, formalmente e in modo accurato, il docente a fruire dei gironi di ferie maturati e ancora non goduti;
  • dall’altro, deve informare il docente che “la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perdute alla cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione, sentenza n. 21780/2022).

La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione specifica che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è soggetto a una prescrizione decennale: i docenti potranno quindi rivendicare il relativo importo economico in relazione a tutti i contratti a tempo determinato stipulati negli ultimi 10 anni.

La sentenza

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