Docenti precari, anche nel 2022 algoritmo “impazzito”: il 21 febbraio udienza in Tribunale con i legali Anief

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Sta finendo un altro anno ma sull’algoritmo che decreta il destino dei docenti italiani continua a non cambiare nulla dai tempi della Buona Scuola del 2015: i sindacati sono sul piede di guerra, perché i documenti di chiarimento i forniti dall’amministrazione non sono sufficienti, e annunciano ricorso al Tar “per difendere i diritti di graduatoria dei docenti lesi dagli errori commessi dall’algoritmo nell’assegnazione delle supplenze”.

Anche l’Anief ha fatto i suoi passi. E con estremo anticipo: è di inizio ottobre 2022 la decisione del giovane sindacato di presentare al ministero dell’Istruzione richiesta di “accesso al software” per comprendere “cosa sia successo nella gestione dell’algoritmo che assegna le supplenze” visto che “ci sono docenti con punteggi con due zeri rimasti senza incarico” ed altri “docenti costretti a non accettare cattedre troppo lontane dalla propria residenza e che non possono prendere incarico da MAD”.

 

L’Anief ha ricevuto nei tempi stabiliti dalla legge la documentazione del ministero dell’Istruzione, ma questa non è servita per svelare i motivi che hanno prodotto, come ha scritto qualche giorno fa la rivista Wired, “una valanga di errori” con l’algoritmo che “sballa” e con “la scuola ormai avviata da tre mesi” dove “docenti, famiglie e sindacati fanno la conta dei danni”, poiché “a dicembre in alcune province si stanno ancora scorrendo le liste delle supplenze cercando di correggere gli errori di assegnazione dell’algoritmo”, nato per “abbinare 850mila di aspiranti supplenti a una cattedra in un batter d’occhio” e che invece “ha ottenuto l’effetto contrario”.

 

“Le storture evidenziate dalla testata giornalistica – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – sono analoghe a quelle comunicate all’Anief e che hanno portato a ritrovarci con docenti con punteggi fortemente errati. Alcuni di loro sono stati costretti a non accettare di spostarsi, ma siamo all’assurdo, perchè per questi stessi insegnanti vi erano e vi sono ancora tantissimi posti liberi. Nel frattempo è stata fissata la prima udienza. Convinti che il problema sia a monte, ci siamo anche rivolti alla Commissione Bilancio di Montecitorio che ha esaminato la Manovra 2023, per modificare il sistema di gestione delle supplenze e delle stabilizzazioni che ormai fa acqua da tutte le parti e che andrebbe semplificato: la risposta è stata negativa, ma non demordiamo e tenteremo al primo provvedimento utile”.

 

L’EMENDAMENTO ANIEF ALLA MANOVRA PER MODIFICARE IL RECLUTAMENTO

Fase transitoria reclutamento personale docente

Al Titolo VII, inserire l’articolo con la seguente Rubrica: Misure riguardanti alle aliquote per i trasferimenti del personale scolastico

Al Titolo VII, inserire l’articolo con la seguente Rubrica: Misure transitorie per la riforma del reclutamento dei docenti di posto comune e di sostegno e per la semplificazione delle procedure concorsuali.

1. In via transitoria, fino all’anno scolastico 2024/2025, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo, salvi i posti di cui ai concorsi banditi per il reclutamento del personale docente di primo e secondo grado, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, ai docenti che sono iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2023.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima o seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

3. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui ai comma 4 e 5.

4. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova orale disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata dal comitato di valutazione dell’istituzione scolastica di servizio.

5. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente, in possesso di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione, è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto. La conferma nei ruoli per i candidati assunti dalla seconda fascia avviene soltanto dopo il conseguimento dell’abilitazione o della specializzazione su posti di sostegno.
6. All’articolo 18 bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, sostituire le parole “31 ottobre 2022” con le seguenti “31 agosto 2022”; al comma 2, sostituire le parole “nei limiti della riserva di” con le seguenti “in sovrannumero al limite dei”; al comma 3, eliminare le seguenti parole “una prova scritta e”; il comma 5 è abrogato.

Motivazione: La proposta mira a raggiungere l’obiettivo PNRR previsto per le riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati educativi della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”. In particolare agisce sulla modifica della gestione della fase transitoria prevista fino all’a. s. 2024/2025 nel reclutamento degli insegnanti, in considerazione che il 55% delle immissioni in ruolo autorizzate dopo l’adozione della Riforma, Linea d’investimento 1.4, è rimasto non assegnato nel corrente anno scolastico. Su 94.130 posti di comune e di sostegno autorizzati per i ruoli nell’anno scolastico 2022/2023, neanche la metà è stato ricoperto (43.257), di cui un terzo su posti di sostegno (12.194) grazie alla fase transitoria sul reclutamento su elenchi di sostegno delle GPS introdotta dalla riforma del PNRR. Disastrosa la gestione dell’ultimo concorso straordinario per la scuola secondaria dove a fronte di 14.230 posti autorizzati sono stati assunti soltanto uno su quattro (3.857).

Il numero di personale docente con contratto a tempo determinato è raddoppiato negli ultimi sei anni, secondo un rapporto della rivista specializzata Tuttoscuola, e attualmente ricopre il 25% delle cattedre utilizzate per l’ordinario funzionamento dell’anno scolastico, nonostante i moniti delle Istituzioni europee: procedura d’infrazione pendente da parte della Commissione europea (NIF 4231/2014, STATO: Messa in mora complementare, Art. 258 TFUE), un reclamo accolto dal Comitato europeo dei Diritti sociali (n. 146/2017) e la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (n. 18 del 16 giugno 2021).

L’esigenza della norma discende dalla necessità di raggiungere il target europeo del PNRR rispetto all’obiettivo di assumere 70 mila docenti entro il prossimo biennio.

I commi da 1 a 5 riprendono quanto già attuato, in via straordinaria, per l’a. s. 2021/2022 dall’art. 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, ma per il solo personale decente inserito in prima fascia delle graduatorie per le supplenze e con tre anni di servizio nelle sole scuole statali per i soli posti comuni, e lo estende a tutto il personale docente inserito nella prima e seconda fascia con un nuovo vincolo relativo al possesso dell’abilitazione o della specializzazione su posti di sostegno per la conferma nei ruoli rispetto ai contratti a tempo determinato, all’anno di formazione e prova e alla prova disciplinare. Conseguentemente abroga la fase transitoria prevista fino al 31 dicembre 2025 per i soli docenti su posti di sostegno prevista dall’art. 18-bis del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 159, che è assorbita con questa revisione.

Infine, al fine di semplificare le norme sull’assunzione e sulla formazione degli insegnanti, prevede modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 159: al comma 6, si estende la fase transitoria per il conseguimento dei 24 CFU al termine dell’anno scolastico in corso dal 31 ottobre, l’immissione in sovrannumero del personale docente con tre anni di servizio ai corsi universitari a numero programmato per il conseguimento della specializzazione (TFA) piuttosto che con riserva, in considerazione della pesante carenza di insegnanti specializzati (60 mila) e della metà delle immissioni in ruolo realizzate lo scorso agosto su posti di sostegno, la semplificazione della prova disciplinare successiva al superamento dell’anno di prova per i neo-assunti.

La norma non ha impatto sulla finanza pubblica, anzi, produce risparmi per la semplificazione delle prove disciplinari e per la valutazione operata dalla commissione interna per la conferma nei ruoli del personale assunto nella fase transitoria.

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