Docenti precari accedono direttamente al concorso. Poi 30 CFU a proprie spese e infine l’immissione in ruolo

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La legge 76/2022, che contiene le nuove regole del reclutamento degli insegnanti, prevede delle misure ad hoc per i precari con 3 anni di servizio.

Al comma 4 dell’articolo 5 della legge appena approvata, si legge infatti che per la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.

Dunque i docenti precari con servizio entrano direttamente al concorso anche senza abilitazione.

Per i vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale, si prevede un contratto annuale di supplenza stipulato con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta.

In ogni caso, gli stessi insegnanti devono acquisire, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, con oneri a proprio carico.

Una volta conseguita l’abilitazione, i docenti vengono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. 

TESTO

Abilitazione docenti, ecco in quali casi basteranno 30 CFU

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