Docenti potenziamento solo per supplenze, adesso basta: come tornare ad avere tutte le ore di cattedra

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Le ore di potenziamento non sono a disposizione per le supplenze, eccetto precisi casi, ma piuttosto trattasi di ore da destinare al potenziamento dell’offerta formativa ovvero a supporto del dirigente scolastico. Come ritornare su cattedra curricolare.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono un docente a T.I. della classe *** e attualmente nella scuola di titolarità c’è la presenza di un altro docente della stessa disciplina giunto inizialmente come potenziamento. Con questo sono state equamente distribuite le ore d’insegnamento cattedra disponibili, un totale di 24 settimanali, per cui mi ritrovo a svolgere 6 ore a disposizione. Poiché il prossimo anno verrà avviato un altro istituto nel quale potrei andare a coprire le ore disponibili, GARANTENDO QUINDI L’ASSENZA DI ULTERIORI ONERI PER LO STATO, posso inoltrare tale richiesta a domanda, e se sì, come?  Il lettore ha poi ulteriormente specificato quanto segue: Io attualmente svolgo 12 ore di lezione frontale e le restanti 6 ore sono a disposizione… per le supplenze… (cosa non certo gratificante dopo *** anni di servizio). Quindi chiedevo se potevo chiedere la creazione in sostanza di una COE (16+2) che sarebbe per lo Stato più conveniente e personalmente moralmente più corretta visto che il prossimo anno saranno disponibili 2 ore della mia disciplina in altro istituto..

Dal quesito si evince che per la classe di concorso di titolarità del lettore vi sono nell’organico della scuola due posti: uno comune e uno di potenziamento. Il dirigente ha poi distribuito le ore di potenziamento tra i due docenti, creando così due cattedre cosiddette miste curriculare/potenziamento, per cui ciascuno dei due svolge 12 ore curricolari e 6 di potenziamento (24 ore curricolari + 12 ore di potenziamento divise tra i due docenti: 12 curricolari più 6 di potenziamento un docente; 12 curricolari più 6 di potenziamento l’altro). Il lettore parla di ore a disposizione per le supplenze, ma le ore di potenziamento vanno impiegate per attività di ampliamento dell’offerta formativa e/o per attività organizzative a supporto del dirigente scolastico, eccetto quelle non programmate nel PTOF. Così leggiamo nell’articolo 43/11 del CCNL 2019/21:

L’orario di cui al comma 5 può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

Dunque, il lettore può essere impiegato per le supplenze sino a 10 giorni, per le sole ore eventualmente non programmate nel Piano triennale dell’offerta formativa.

Chiarito ciò, rispondiamo al lettore che le COE vengono create dagli ATP in fase di determinazione dell’organico e alle stesse vi si può essere assegnati, tramite domanda di trasferimento oppure dal dirigente scolastico in caso di COE costituitasi ex novo, a causa di una contrazione di organico.

Nel caso specifico, inoltre, considerato che nella scuola di titolarità del lettore vi sono due docenti titolari e due cattedre, l’ATP non potrebbe creare una COE sottraendo ore alle cattedre della scuola del lettore in quanto, così facendo, si creerebbe un perdente posto. Gli Uffici, al contrario, operano per evitare di creare situazioni di soprannumero.

Diverso sarebbe il caso in cui la scuola del lettore perdesse delle ore relative alla classe di concorso in questione, ragion per cui ci sarebbe un perdente posto. Allora sì che l’ATP potrebbe procedere alla creazione di una COE. Al momento, però, come si evince dal quesito, nella scuola del lettore vi sono due cattedre intere e due titolari. Se poi la scuola di titolarità del lettore utilizza tutte le ore di potenziamento soltanto per le supplenze, bisogna ricordare la disposizione contrattuale sopra citata che dice altro, ossia di programmare le attività di potenziamento e destinare le sole ore eventualmente non programmate nel PTOF alle supplenze sino a 10 giorni.

Il lettore, in definitiva, potrebbe ritornare su cattedra interamente curricolare: se  il dirigente scolastico procedesse ad assegnarvelo oppure presentando domanda di trasferimento e quindi cambiando scuola, fermo restando il rischio che, qualora nella eventuale nuova istituzione scolastica di titolarità vi sia un posto di potenziamento relativo alla sua classe di concorso, potrebbe esservi riassegnato. Infatti, come chiarito anche in questo articolo e come sopra accennato, l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e all’insegnamento (curricolare e/o potenziamento) è di competenza del dirigente scolastico, sulla base delle proposte avanzate dal collegio dei docenti che, a tal fine, deve tener conto dei criteri generali deliberati dal consiglio di istituto.  Il lettore può comunque avanzare richiesta motivata al dirigente scolastico, fermo restando che l’assegnazione all’insegnamento spetta allo stesso nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali (come sopra indicato). 

Quanto detto sui posti di potenziamento e sulle relative assegnazioni da parte del DS discende dal fatto che i predetti posti, una volta assegnati alle scuole, confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, come si legge nelle annuali note sugli organici. Ciò significa che:

  • nel caso di una scuola secondaria, è assegnato alla stessa un posto relativo a una determinata classe di concorso o di sostegno;
  • nel caso di una scuola dell’infanzia/primaria, viene assegnato alla stessa un posto comune o di sostegno;
  • il posto in questione (di potenziamento) può essere coperto con un’immissione in ruolo, un trasferimento/passaggio, assegnazione provvisoria/utilizzazione ovvero con una supplenza al 31/08. Al riguardo, precisiamo che nel provvedimento di immissione in ruolo, mobilità o supplenza non si troverà la dicitura posto di potenziamento ma la classe di concorso/tipo di posto. Sarà poi il dirigente scolastico ad assegnare il docente su potenziamento ovvero su posto curricolare ovvero su un posto misto curricolare/potenziamento, secondo la prevista procedura e nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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