Docenti di potenziamento che svolgono corsi di recupero devono ricevere specifico compenso
Alcuni docenti ci scrivono segnalando le decisioni assunte da alcuni Collegi dei docenti, che hanno attribuito lo svolgimento dei corsi di recupero estivi dei debiti formativi ai cosiddetti "docenti potenziatori", pretendendo che tale lavoro sia svolto come servizio curricolare, senza oneri aggiuntivi per la scuola.
Alcuni docenti ci scrivono segnalando le decisioni assunte da alcuni Collegi dei docenti, che hanno attribuito lo svolgimento dei corsi di recupero estivi dei debiti formativi ai cosiddetti "docenti potenziatori", pretendendo che tale lavoro sia svolto come servizio curricolare, senza oneri aggiuntivi per la scuola.
Ricordiamo che per lo svolgimento dei corsi di recupero, già dal 2007 anno in cui era ministro Giuseppe Fioroni, ricevono nel Fondo di Istituto uno specifico budget da utilizzare per lo svolgimento di tali corsi. Somma che nel corso degli anni si è andata assottigliando e di conseguenza l'offerta che le scuole hanno potuto proporre alle famiglie, ma di solito nei Collegi Docenti si cerca di salvaguardare almeno Italiano, Matematica nonchè le discipline professionalizzanti del corso di studi. In generale durata e tempi degli interventi di recupero finali e delle relative verifiche finali sono stabiliti dal collegio dei docenti, tenendo conto delle particolari situazioni differenziate da scuola a scuola e da classe a classe, e della esigenza di concedere allo studente anche i tempi necessari per lo studio individuale.
L' O.M. 92/2007, fonte normativa per comprendere come devono essere organizzati i corsi e a chi devono essere affidati, indica la durata di almeno 15 ore solo come criterio di massima <<di norma>> e che tale indicazione oraria si riferisce soltanto ad interventi di recupero strutturati.
Nelle attività di sostegno e di recupero devono essere impiegati in primo luogo i docenti in servizio nell'istituto, che abbiano presentato apposita domanda secondo i criteri stabiliti dal collegio docenti. Solo in seconda istanza si ricorre a soggetti esterni, con l'esclusione di Enti “profit”. I docenti esterni e gli eventuali soggetti esterni sono individuati dal dirigente scolastico sulla base di criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio di istituto.
Il compenso. Il compenso è previsto dalle norme contrattuali e precisamente dalla tabella 5 allegata al testo del nuovo contratto della scuola. In suddetta tabella sono previste, a partire dalla data di vigenza dello stesso, Euro 50.00 per ore aggiuntive finalizzate ai corsi di recupero. ( Poiché il debito formativo esiste solo nella secondaria superiore, ne consegue che il compenso di 50 euro spetta solo in tale ordine di scuola ovvero per quelle attività didattiche prestate esclusivamente nei corsi di recupero dei debiti tenuti in applicazione del D.M. 80/2007 e dell'O.M. 92/2007)
Il fatto che i corsi di recupero siano affidati, in qualità di personale docenti in servizio nell'istituto, ai docenti, neoassunti nell'organico di potenziamento, non modifica la normativa. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico deve comunque essere attribuito.
Questo perchè gli impegni aggiuntivi dopo il termine delle lezioni dei docenti "potenziatori" non differiscono da quelli dei colleghi che nel corrente anno scolastico hanno svolto servizio in classe.
la guida Supplenze nei corsi di recupero estivi, modello di domanda