Docenti possono esercitare la DDI da casa provvisoriamente: lo decide il dirigente scolastico. FAQ

WhatsApp
Telegram
didattica a distanza e-learning

La Didattica Digitale Integrata è praticabile anche dal domicilio dei docenti e non solo da scuola? A decidere se gli insegnanti possano lavorare da casa è il dirigente scolastico. Ecco la FAQ diffusa dall’Usr Veneto.

La presenza a scuola dei docenti, pur con lo svolgimento del 100% delle attività in DDI è funzionale ad assicurare la completezza di distribuzione del servizio senza che nessun studente debba patire delle esclusioni: infatti solo la presenza di docenti a scuola rende possibile le attività laboratoriali e quelle pratiche ad esse assimilabili, che costituiscono per alcuni indirizzi di studio la parte specificamente qualificante della formazione; sempre la presenza assicura l’effettiva inclusione sia degli studenti con disabilità sia di quelli con bisogni educativi speciali; permette inoltre la stabile efficienza del servizio formativo in caso di situazioni non programmabili che dovessero verificarsi durante la frequenza degli studenti nei locali scolastici.

L’eventualità, dunque, che i docenti esercitino la DDI non nei locali scolastici ma dal proprio domicilio – fatto salvo quanto disposto dall’art. 21 bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, così come convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 e modificato all’art. 22, lettere a) e Bb) del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, c. 3, lettera b) del DPCM 3 novembre 2020 – può essere autorizzata da parte del dirigente scolastico con carattere di provvisorietà, per numeri e tempi precisamente definiti e delimitati, in particolare nell’eventualità che la stessa istituzione scolastica si riveli impossibilitata a garantire, con le proprie risorse, la DID per ragioni tecniche, strumentali e/o strutturali e non avendo altra possibilità per tutelare il diritto all’istruzione per gli studenti ai quali è stata preclusa la presenza a scuola.
Come previsto nella nota dipartimentale n. 2002 del 9/11 u.s., dovrà essere resa informativa alle RSU circa
i criteri generali di svolgimento dell’attività in DID.

Dpcm 3 novembre: lavoratori fragili, mascherine, docenti e Ata. Tutte le FAQ per la scuola

WhatsApp
Telegram

Nuovi ambienti di apprendimento immersivi per le didattiche innovative proposti da MNEMOSINE – Ente riconosciuto dal Ministero Istruzione