Docenti non vaccinati, no al risarcimento danni. Obbligo non vìola la Costituzione: sentenza Giudice del Lavoro di Milano

No al risarcimento danni per i docenti non vaccinati sospesi. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.1962 del 17 maggio scorso, così come segnala Il Sole 24 Ore, conferma quanto già previsto dal legislatore in tema di sospensione per i docenti non vaccinati.
Il lavoratore che non adempie l’obbligo vaccinale aumenta i rischi di contagio sul luogo di lavoro pertanto è legittima la decisione di sospenderlo dal servizio per il periodo previsto dalla legge.
Tutto era nato dal ricorso di una lavoratrice della scuola che voleva annullare il provvedimento di sospensione non retribuita per la mancata esecuzione dell’obbligo vaccinale. Tale lavoratrice aveva chiesto non solo il reintegro in servizio, ma anche il pagamento di tutti gli stipendi maturati.
Il Tribunale, invece, ha respinto nel merito la decisione. La sospensione dal servizio degli insegnanti non vaccinati è una misura corretta in misura della tipicità della loro prestazione lavorativa. L’obbligo vaccinale, inoltre, risultata giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi effettuati dall’autorità sanitaria.
L’imposizione dell’obbligo non causa alcuna lesione del diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato: ammesso che esista, tale diritto non può avere una valenza assoluta, né può essere inteso come intangibile.