Docenti non vaccinati faranno 36 ore, il Ministero conferma. NOTA e PARERE [PDF]
Sulla questione riguardante i docenti non vaccinati e l’estensione della prestazione lavorativa a 36 ore, il Ministero dell’Istruzione conferma l’interpretazione emersa nelle scorse ore (la stessa che la nostra redazione ha fornito ai lettori nella mattinata di martedì 29 marzo). Sì all’estensione della prestazione lavorativa a 36 ore.
NOTA
La nota, firmata dai capi dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Stefano Versari e Jacopo Greco, ha acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, richiamando il CCNI 25 giugno 2008 ai fini dell’individuazione delle attività di supporto alle istituzioni scolastiche da affidare al personale non vaccinato.
In proposito, anche sulla base dei pareri legali acquisiti, si ritiene che per l’individuazione delle attività a supporto dell’istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si dovrà fare riferimento all’art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.
Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell’orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all’articolo 26 della 1egge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.).
Resta inteso che i dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall’art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 44/2021, provvederanno d’ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri richiamati.
PARERE UFFICIO LEGISLATIVO
Secondo l’ufficio legislativo, la questione sulla quale viene chiesto un approfondimento interpretativo ai fini dell’attuazione della previsione normativa attiene all’assimilabilità del docente non vaccinato al docente “temporaneamente inidoneo all’insegnamento” e alla conseguente applicabilità del relativo regime, disciplinato dal CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute del 25 giugno 2008, con particolare riferimento al profilo dell’orario lavorativo.
Sul punto, l’ Ufficio ritiene ragionevole, oltre che rispondente al principio del buon andamento, l’interpretazione per forza della quale può aversi l’estensione della disciplina contrattuale sopra richiamata ai docenti non vaccinati, riammessi al lavoro dopo la precedente sospensione, ma non nell’attività didattica frontale cioè a contatto con gli alunni.
Se è vero, infatti, che la stessa si riferisce espressamente ai casi in cui la ridotta capacità lavorativa del docente sia dovuta a uno stato di salute preclusivo dello svolgimento delle mansioni proprie dell’attività di docenza, è altresì inequivoco il tenore della normativa sopravvenuta. Essa, in via derogatoria e temporanea, introduce un nuovo caso di inidoneità, connesso all’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte del docente.
E ancora: “Lo stesso contratto collettivo, peraltro, indica, tra i compiti cui può essere assegnato il personale docente inidoneo, proprio quelli di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, che – oltre alle attività a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione – possono ricomprendere, sempre a titolo esemplificativo, anche servizi di biblioteca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporti didattici e educativi, supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche”.
L’applicazione della disciplina contrattuale richiamata comporta, dunque, l’estensione ai docenti non vaccinati dell’orario di lavoro pari a 36 ore settimanali (art. 8, comma 1 CCNI), già operante, peraltro, per i lavoratori fragili (v. nota Ministero dell’istruzione 11 settembre 2020, n. 1585).
“Il fatto che l’insegnante deliberatamente non vaccinato possa essere ammesso allo svolgimento di attività alternative a quelle di docenza, infatti, non può comportarne, stante la parità di retribuzione, un trattamento privilegiato rispetto a quello dei colleghi vaccinati”, continua l’Ufficio legislativo.
“Laddove si ritenesse che l’attività di supporto all’istituzione scolastica fosse limitata alle 18 ore, la prestazione lavorativa del docente non vaccinato sarebbe irragionevolmente dimidiata e il dirigente scolastico, che consentisse una simile contrazione dell’orario della prestazione lavorativa, potrebbe addirittura incorrere in una responsabilità erariale. Non è, infatti, da credersi che l’orario dei docenti sia limitato alle 18 ore di insegnamento frontale, estendendosi anche a tutte le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCLN 2006-2009), individuali e collegiali”, si legge ancora.
Infine: “Appare, quindi, ragionevole un’equiparazione tra docenti-insegnanti (vaccinati) e docenti adibiti a mansioni di supporto (non vaccinati e quindi inidonei alla docenza), se non sul piano delle attività, quantomeno su quello dell’orario lavorativo complessivo. L’assunto contrario determinerebbe un arbitrario e inaccettabile dimezzamento dell’orario lavorativo del docente non vaccinato rispetto a quello degli altri docenti”.
Discussione in merito al ruolo dei docenti reintegrati
Il rientro del personale non vaccinato e l’obbligo da parte del dirigente scolastico di ‘utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica’, così come previsto dall’art.8, comma 3 del decreto legge 24 marzo 2022, n.24, è stato oggetto di una lunga discussione anche alla luce della nota del Ministero del 28 marzo.
Il Ministero, nella nota emanata lunedì scorso, specifica che il personale non vaccinato potrà essere impegnato nello svolgimento di altre funzioni rientranti tra le altre mansioni quali, a titolo esemplificativo, le attività di carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione e, dall’altro, si afferma che al suddetto personale si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento”.
Cosa è previsto per la scuola
- Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.
Il governo precisa che dal 1° aprile cessano le seguenti modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2:
- fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221);
- procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 (Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022).
Al riguardo, si richiama il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 che, all’art. 36, comma 2, ha previsto un incremento del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 30 milioni di euro.
Queste risorse finanziarie, a breve assegnate alle istituzioni scolastiche, potranno essere utilizzate anche per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell’attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.
La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà a essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l’emergenza Covid-19.
Obbligo vaccinale riguarda anche la dose di richiamo
L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.
Sanzione di 100 euro per gli inadempienti all’obbligo
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).
Chi è escluso dall’obbligo vaccinale
Secondo quanto segnala la nota ministeriale, l’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Svolgimento della prestazione lavorativa
Unicamente al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”.
Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che “i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica”.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.
Le mansioni del personale scolastico non vaccinato
Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
Al personale in questione si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.
30 milioni per la sostituzione del personale
Per consentire le sostituzioni vengono stanziati oltre 30 milioni di euro per il 2022.