Docenti non vaccinati guariti da Covid: inadempienti all’obbligo dopo 90 giorni. NOTA Usr Marche. Le criticità

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Obbligo vaccinale e green pass. L’USR Marche, con la nota n.9653, dà indicazioni sulla gestione del personale scolastico con certificato verde COVID-19 da guarigione. Riportiamo anche la FAQ del Ministero e dell’USR Veneto.

NOTA USR MARCHE

La nota USR Marche afferma: “Il personale scolastico, che ottiene il certificato verde a seguito di guarigione da Covid-19, risulterà inadempiente agli obblighi trascorsi 90 giorni, dalla data di certificazione di positività, nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna dose di vaccino o nel caso in cui abbia contratto l’infezione entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino”.

E ancora: “Diversamente, nel caso di personale che abbia concluso il ciclo vaccinale primario, l’inadempienza all’obbligo vaccinale si configura decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo. Decorsi tali termini il personale scolastico sarà considerato inadempiente e, qualora docente, non potrà prestare servizio a contatto con gli alunni dovendosi adottare provvedimento di impiego in mansioni alternative, con decorrenza immediata”.

L’Usr Marche precisa che non si ritengono applicabili provvedimenti che dispongano retroattivamente delle situazioni giuridiche di tali docenti.

“Le disposizioni – precisa ancora l’USR – traggono origine dal combinato disposto dal comma 3 dell’art. 4-ter del DL n. 44/2021 e dal comma 5 dell’art. 4 del medesimo D.L. 44/2021 congiuntamente alla lettura della nota del Ministero della Salute rivolta alle federazioni dei lavoratori della sanità che chiarisce i dubbi interpretativi sul punto. Si precisa pertanto che il sistema SIDI di verifica dell’obbligo vaccinale e già tarato a tale disposizione e pertanto idoneo alle determinazioni di competenza di codesti istituti scolastici”.

Sull’argomento era intervenuto ieri anche il Ministero ma nella FAQ non erano citati i 90 /120 giorni né si fa accenno alla nota del Ministero della Salute (destinata ai sanitari e non al personale scolastico), e scrive “considerato che l’apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico verifica con il personale interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

Va precisato che, per il Ministero della Salute, la validità del green pass attribuito ai docenti non vaccinati guariti dal Covid è, allo stato attuale della normativa, di 6 mesi (180 giorni).

Tra l’altro lo stesso Ministero dell’istruzione nella nota del 1° aprile 2022 scrive “In ogni caso, per tutti l’accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del green pass base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non
inadempiente con l’obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione.”

Nessun accenno ad una data di validità del green pass rafforzato minore, in ambito scolastico, rispetto a tutti gli altri settori, come determinato dal Ministero della Salute.

A questo punto potrebbe rendersi necessaria una precisazione più puntuale da parte del Ministero dell’Istruzione.

Obbligo vaccinale riguarda anche la dose di richiamo

In base al DL n. 24 del 24 marzo 2022 l’obbligo vaccinale per il personale scolastico rimane fino al 15 giugno 2022. Esso continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo, nei termini del piano vaccinale individuale.

La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

Sanzione di 100 euro per gli inadempienti all’obbligo

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).

Chi è escluso dall’obbligo vaccinale

Secondo quanto segnala la nota ministeriale dedicata, l’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Svolgimento della prestazione lavorativa

Unicamente al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”.

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono cessati gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo ma il  personale è stato adibito alla normale attività didattica in classe solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, è stato sostituito da un docente con incarico a tempo determinato.

Le attività del personale scolastico non vaccinato

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Il personale docente ed educativo che si trova in questa situazione svolge una  prestazione lavorativa pari a 36 ore settimanali.

Green pass base

Dal 1° maggio i genitori e tutti gli esterni alle istituzioni scolastiche potranno accedere a scuola senza esibire il certificato verde, previsto fino al 30 aprile.

Dal 1° maggio decade altresì l’obbligo di possedere ed esibire il green pass base per il personale scolastico inadempiente all’obbligo vaccinale.

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