Personale scolastico non vaccinato, fino al 30 aprile per entrare a scuola servirà il green pass base. Indicazioni del Ministero [NOTA]
Il Ministero dell’Istruzione ha diramato una nuova nota in cui si forniscono chiarimenti per quanto riguarda la gestione dei casi a scuola e la verifica dell’obbligo vaccinale e le certificazioni verdi.
La nota spiega, per quanto riguarda la verifica digitale della certificazione verde, che “entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente“.
Il Ministero precisa che “nel caso in cui il controllo di certificazione dell’obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l’ingresso a scuola“.
Ciò significa che il personale scolastico non vaccinato, così come i guariti da covid, al momento del controllo digitale della certificazione, risultando negativi per quanto riguarda l’obbligo, dovranno però avere il green pass base per accedere a scuola. Tutto questo fino al 30 aprile, come previsto dal decreto riaperture.
Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata “modalità studente” messe a disposizione dell’app“Verifica C- 19” saranno disabilitate (Cfr nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022 – 2° paragrafo: “Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza”), spiega inoltre la nota ministeriale.
NOTA
LA GUIDA DI ORIZZONTE SCUOLA
Gestione dei casi di positività
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
La didattica digitale integrata
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.