Docenti non vaccinati dovranno lavorare a 36 ore fino al 15 giugno anche se le lezioni in classe termineranno prima?

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Obbligo vaccinale per il personale scolastico: il DL 24 marzo 2022 ha prorogato al 15 giugno l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Mentre per Dirigenti Scolastici e personale ATA il mancato assolvimento all’obbligo (sia che a mancare sia la prima, che la seconda o terza dose) si traduce nel pagamento della sanzione di 100 euro, di competenza dell’Agenzia dell’Agenzia delle Entrate, per il personale docente la situazione è stata e continua ad essere più complessa.

L’art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall’art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, continua a imporre al personale scolastico l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021.
L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).
L’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Docenti non vaccinati rientrati o sospesi dopo il 1° aprile

Il decreto-legge 24 del 24 marzo 2022 prevede al comma 2 che per il personale docente ed educativo “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”.
Il rientro del personale docente non vaccinato impone l’obbligo al dirigente scolastico di ‘utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica’come previsto dall’art.8, comma 3 del decreto legge 24 marzo 2022, n.24
Il Ministero, ha chiarito  che per attività a supporto dell’istituzione scolastica si è inteso, in riferimento all’art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008 le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.

Chi sostituisce il personale docente escluso dal lavoro nelle classi

Il personale docente supplente in regola con l’obbligo vaccinale, con contratto che duri max fino al termine delle lezioni (ed eventuale proroga per gli scrutini).

Il docente non vaccinato continuerà invece a lavorare a 36 ore fino al 15 giugno?

Nella nota del 28 marzo 2022, in cui il Ministero ha chiarito quale istituto contrattuale è stato scelto per questa tipologia di attività, leggiamo

“A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.”
La data di termine delle lezioni, lo sappiamo, è decisa a livello regionale.
Si va dal 4 giugno dell’Emilia Romagna e delle Marche all’8, 9, 10 e 11 giugno per le altre regioni. Chiude il 16 giugno solo l’Alto Adige.
Dunque da quelle date non ci saranno alunni in giro per i corridoi.
E’ dunque corretto legare la diversa mansione del docente non vaccinato alla presenza degli studenti e poi mantenerlo anche quando gli alunni non ci saranno più? Ossia, non viene meno il motivo per cui è stata adottata questa misura?
E’ questione di lana caprina, dirà qualcuno, perché effettivamente si tratta di pochi giorni. Ma non si tratta di volersi sottrarsi ad un adempimento, bensì di capire la ratio sottesa alle decisioni prese.

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