Docenti neoimmessi in ruolo e supplenti 2024 possono chiedere il part time per svolgere meno ore di servizio

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Sia le istruzioni operative allegato A al dm n. 158 del 31 luglio 2024 che la circolare n. 115135 del 25 luglio 2024 prevedono la possibilità, per il personale docente, di richiedere il part time all’atto dell’assunzione, dopo la presa di servizio sulla nomina conferita. Cosa prevede la normativa.

Part-time docenti neoimmessi in ruolo

I docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto finalizzato al ruolo dal 1° settembre 2024, formalizzata la presa di servizio nella scuola assegnata possono richiedere il part time, ai sensi del CCNL 19/21 e secondo le indicazioni fornite nel punto A.12. delle istruzioni operative a.s. 24/25:

A.12. È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, nel rispetto dei contingenti di cui all’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997. La sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell’istituzione scolastica assegnata, dopo l’assunzione in servizio … La medesima disciplina si applica ai docenti assunti sulla base della procedura disciplinata dal Decreto ministeriale n. 111 del 2024.

Dunque, il contratto part-time:

  • può essere chiesto dai docenti assunti in ruolo da GaE e GM, nonché dagli assunti da GPS sostegno prima fascia (compresa mini call veloce). Sebbene non è detto esplicitamente, anche i docenti della secondaria privi di abilitazione individuati dalle GM concorso 2024 assunti a tempo determinato per il 2024/25, possono chiedere il part-time;
  • può essere concesso se per il posto/classe di concorso di interesse non sia stata superata l’aliquota del 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale (cioè i docenti in part-time non possono essere – per ciascuna classe di concorso/posto – più del 25% della dotazione organica provinciale);
  • può essere sottoscritto dopo l’assunzione in servizio.

L’Ufficio Scolastico di Foggia ha precisato

“In relazione a tali richieste, si precisa quanto segue: a quest’Ufficio compete autorizzare esclusivamente i part-time dei docenti assunti a tempo indeterminato dall’01/09/2024. Per i docenti assunti da concorso PNRR privi di abilitazione, e che stipuleranno quindi un contratto di supplenza annuale, l’autorizzazione compete direttamente al Dirigente scolastico, trattandosi di supplenti.”

Solitamente gli Uffici Scolastici assegnano, dopo il 1° settembre, un breve lasso di tempo per la richiesta del part time. Consigliamo pertanto, se si ha la necessità di dover inoltrare la richiesta, di informarsi sui tempi a disposizione informando prima possibile la scuola di titolarità.

Part time supplenti

La circolare n. 115135 del 25 luglio 2024 afferma “Il C.C.N.L. prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito gli articoli 56 e 57 del CCNL comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, e l’articolo 39, comma 4, del CCNL comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, relativamente al personale docente ed educativo, e l’articolo 61, comma 6, relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 73 del decretolegge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.”

Meno ore di servizio: ma chi decide i giorni?

Ne parliamo in Part-time verticale docenti: chi decide i giorni in cui svolgere l’insegnamento?

Partecipazione alle riunioni

Avendo (in genere) un numero inferiore di classi i docenti in part time hanno un numero inferiore di ore relative alla partecipazione a consigli di classe. Non usufruiscono invece di particolari “sconti” per la partecipazione a tutte le riunioni stabilite annualmente dal Collegio docenti per un totale massimo individuale di 40 ore. Docente in part time partecipa a tutti i Collegi docenti e alle riunioni come i colleghi con orario intero

Ore residue

Che fine fanno le ore residuate da eventuali contratti part-time? Così leggiamo sempre nel punto A.12. delle istruzioni operative (terzo periodo  e seguenti):

Le ore residue di insegnamento resesi disponibili a seguito della costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale rappresentano disponibilità utili al conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b), dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024. A tal proposito, nella scuola primaria di applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 2024; nella scuola secondaria, se inferiori a 7 ore, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della medesima Ordinanza. La medesima disciplina si applica ai docenti assunti sulla base della procedura disciplinata dal Decreto ministeriale n. 111 del 2024.

Dunque, le ore residue dalle cattedre/posti dei docenti che hanno ottenuto il part-time sono coperte nella maniera di seguito indicata:

A. sono coperte con supplenze al 30 giugno;

B. nella scuola secondaria:

  • se le ore residue sono pari o superiori a 7, le stesse sono assegnate da GaE e GPS con la procedura informatizzata;
  • se sono pari o inferiori a 6 ore sono assegnate dal dirigente scolastico, previo consenso degli interessati, ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifico titolo di abilitazione o specializzazione, secondo un ordine preciso: 1. ai supplenti aventi titolo al completamento; 2. ai docenti a tempo indeterminato a orario completo, fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo; 3. ai docenti a tempo determinato a orario completo, sino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Qualora non sia possibile assegnare tali ore come appena detto, il dirigente procederà a nominare dalle GI;

C. nella scuola primaria le ore residue sono integrate con quelle di programmazione: 1 ora in caso le ore residue siano al max 11; 2 ore in caso le ore residue siano 12 o più.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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