Docenti neoimmessi in ruolo e assunti GPS: vincolo triennale rimane ma possibili DEROGHE e NOVITA’ per il calcolo nel nuovo Contratto Mobilità

I neoassunti in ruolo, come anche gli assunti da GPS sostegno prima fascia, sono soggetti al vincolo triennale. Quali anni si computano? Tra novità e conferme.
CCNI 2025/28
Il CCNI sulla mobilità 2025-2028 dovrebbe essere a breve sottoscritto, anche perché i tempi si fanno sempre più stringenti, e la mobilità – come le iscrizioni, i pensionamenti e gli organici – è una delle operazioni che determina il corretto avvio dell’anno scolastico. Domani riunione al Ministero.
In attesa della sottoscrizione del suddetto contratto, ricordiamo sinteticamente il vincolo triennale previsto per i docenti neoassunti in ruolo dall’a.s. 2023/24 e quello per i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia, nonché quali anni si possono considerare ai ai fini del triennio, anche alla luce di possibilità novità che potrebbe presentare il nuovo CCNI.
Vincolo: neoassunti in ruolo e docenti GPS
Neoassunti
Il vincolo per i neoassunti, previsto dall’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17 e dall’ art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, riguarda tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24. Non ci aspettiamo modifiche al vincolo dalla sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto, dal momento che si tratta di un vincolo di legge e nulla è stato innovato in merito. Tuttavia i sindacati hanno lavorato per attutirne gli effetti.
I docenti suddetti devono permanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre anni, compreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.
Il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero nonché beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE.
Il vincolo è superato dai docenti che rientrano in una delle deroghe di cui all’art. 34/8 del CCNL 2019/21, recepite nel CCNI mobilità (anche ai fini dell’assegnazione provvisoria interprovinciale oltre che per i trasferimenti e passaggi).
Durante i tre anni di vincolo, sempre ai sensi dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, i docenti in questione possono presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.
Assunti da GPS sostegno I fascia
Premettiamo che – ai sensi dell’articolo 5 del DL n. 44/2023, la cui procedura è stata prorogata sino al 31/12/25 dal DL n. 19/2024 – i docenti assunti dalle GPS sostegno prima fascia ottengono una nomina finalizzata al ruolo, per cui: sono assunti dapprima a tempo determinato; svolgono l’anno di prova durante il contratto al 31/08; infine, previo superamento dell’anno di prova e della prevista lezione simulata, sono immessi e confermati in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio a tempo determinato.
Ai sensi del comma 10 del succitato art. 5, i docenti in questione possono presentare domanda di trasferimento e passaggio (come anche di assegnazione provvisoria) soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola dove hanno svolto l’anno di prova, eccetto i casi in cui vengano a trovarsi in condizione di soprannumero o esubero.
Tale vincolo, come quello previsto per i neoassunti in ruolo, è superato dai docenti che rientrano in una delle deroghe di cui all’art. 34/8 del CCNL 2019/21, recepite nel CCNI mobilità (anche ai fini dell’assegnazione provvisoria oltre che per i trasferimenti e passaggi).
Anni utili ai fini del superamento del vincolo
Diversamente dal CCNI 2022/25, come trapelato, il prossimo contratto sulla mobilità indicherà quali anni sono utili ai fini del calcolo del triennio di vincolo (a parte naturalmente quelli svolti nella scuola in cui si è vincolati). Vediamo di quali si tratta, evidenziando che la certezza la potremo avere solo quando il CCNI sarà sottoscritto.
Neoassunti in ruolo
Per quanto riguarda i neoassunti in ruolo, potranno essere considerati utili ai fini del computo del triennio di permanenza nella scuola in cui si è svolto l’anno di prova (la scuola dunque di titolarità):
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria (anche interprovinciale che si può chiedere se rientranti in una delle deroghe di cui all’art. 34/8 del CCNL 19/21). Ciò, del resto, è stato già previsto nell’Ipotesi di intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024, relativa alla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) per l’a.s. 24/25;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024.
I sindacati hanno inoltre proposto di considerare utile l’anno in cui si differisce il periodo di prova oppure l’anno in cui si svolge l’anno di prova senza che lo stesso sia superato (perché valutato negativamente).
Vedremo cosa sarà confermato o meno nel CCNI quando sarà sottoscritto.
Assunti da GPS sostegno prima fascia
Per quanto riguarda gli assunti da GPS sostegno prima fascia, potranno essere considerati utili ai fini del computo del triennio di servizio effettivo nella scuola in cui si è svolto l’anno di prova (la scuola dunque di titolarità):
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria, qualora beneficiari delle deroghe previste dal CCNI sulla mobilità annuale. Come per i neoassunti, quanto ipotizzato è stato già previsto nell’Ipotesi di intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024, relativa alla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) per l’a.s. 24/25
I sindacati hanno inoltre proposto di considerare utile:
- l’anno in cui si differisce il periodo di prova oppure l’anno in cui si svolge l’anno di prova senza che lo stesso sia superato (perché valutato negativamente);
- l’anno scolastico a tempo determinato, durante il quale hanno svolto il periodo di prova propedeutico all’immissione in ruolo.
Riguardo all’ultimo punto, precisiamo che è lo stesso art. 5/10 del DL 44/2023 che porta all’interpretazione di cui alla proposta dei sindacati. Nel predetto articolo (che ha disciplinato le assunzioni a.s. 23/24, mentre per quelle di quest’anno la decorrenza temporale è il 24/25, come disposto dal DL n. 19/2024 che ha prorogato la procedura straordinaria di assunzione in esame), leggiamo quanto segue:
A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Dunque la decorrenza del vincolo, stando a quanto sopra, è la stessa dell’anno scolastico di assunzione a tempo determinato che, una volta superati anno di prova e lezione simulata, coinciderà anche con l’assunzione in ruolo giuridica.
Anche in questo caso vedremo cosa sarà confermato o meno nel CCNI quando sarà sottoscritto.
Anno di prova con nomina finalizzata al ruolo
Un’altra novità, relativa sempre al computo dei tre anni di vicolo, che potrebbe presentare il CCNI mobilità 2025/28, riguarda gli assunti con nomina finalizzata al ruolo, diversi da quelli da GPS sostegno a.s. 2023/24, 2024/25 (e poi 2025/26), come ad esempio gli assunti da concorso straordinario bis che hanno rinviato l’anno di prova e quindi non sono ancora stati assunti a tempo determinato .
La proposta dei sindacati è quella di computare nel triennio di vincolo anche l’anno scolastico, in cui hanno svolto l’anno di prova, il cui superamento ha permesso poi l’assunzione in ruolo. Vedremo se anche tale proposta diverrà disposizione contrattuale a tutti gli effetti.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).