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Docenti neoassunti, vincolo triennale: supplenze anche in altra provincia? Sì, ma sempre dopo anno di prova

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Il docente neoassunto in ruolo, durante i tre anni di vincolo, può accettare incarichi di supplenza ma soltanto dopo lo svolgimento dell’anno di prova.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Vorrei chiedere un chiarimento in relazione vincolo triennale anno di prova. Secondo quanto disposto dall’articolo 13 del D.L. 36/2022, superato l’anno di prova, “Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo”. In riferimento alla seconda possibilità, se si potesse presentare domanda anche per altra regione rispetto alla provincia/regione dell’anno di prova e chiedervi conferma rientri nel computo dei tre anni così da espletare il vincolo triennale. Di conseguenza, quale canale utilizzare per accettare altre possibili supplenze: gps? Nel caso in cui, invece, il vincolo triennale decadesse, si aprirebbe apposita istanza o bisognerebbe presentare preventivamente domanda entro i termini dell’attuale mobilità?

Rispondiamo alla lettrice che la facoltà di accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 per altra posto/classe di concorso/grado di istruzione è esercitabile soltanto dopo lo svolgimento dell’anno di prova, ai sensi dell’art. 3/3 del DM 138/2023: L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Dunque, i suddetti incarichi di supplenza possono essere accettati dal docente di ruolo soltanto dopo lo svolgimento e il superamento dell’anno di prova, anche al di fuori della regione/provincia di titolarità. Il canale da cui poter ottenere le citate supplenze, come dice la stessa lettrice, è costituito dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), ove si dovrà inserire per un posto/classe di concorso/grado diverso da quello di titolarità. Qui i requisiti richiesti per il prossimo agigornamento. A quanto detto aggiungiamo che, nel computo dei tre anni necessari a superare il vincolo, si calcola l’anno di prova svolto nella scuola assegnata. Svolto il periodo di prova, in caso di successivo eventuale anno di supplenza, riteniamo che lo stesso vada computato nel triennio in quanto la disposizione normativa in esame (art. 13/5 D.lgs. 297/94) non prevede un servizio effettivo ed è la medesima a permettere la facoltà di accettare supplenze, nonché presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità (attendiamo comunque appositi chiarimenti ministeriali). Certo è che prima dell’anno di prova non può svolgersi una supplenza da computare nei tre anni di vincolo.

Quanto, infine, all’ultima domanda, il vincolo può decadere o meglio non si applica nei casi di sovrannumero o esubero nonché ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. Pertanto, i docenti non soggetti al vincolo perché:

  • soprannumerari o in esubero, presenteranno domanda di mobilità per ottenere la sede di titolarità;
  • con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità (alle condizioni sopra indicate) sono liberi di presentare o meno domanda di mobilità.

Oltre alle deroghe appena citate, si applicano – ai fini della partecipazione delle procedure di mobilità –  anche quelle introdotte dall’art. 34 del CCNI 2019/21, secondo cui: Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (ne parleremo più dettagliamene di seguito n.d.r.).

In conclusione, durate i tre anni di vincolo, la nostra lettrice:

  • potrà accettare supplenze da GPS dopo aver svolto l’anno di prova; al riguardo ricordiamo che dovrà inserirsi in GPS per altro posto/classe di concorso/grado di istruzione diversi rispetto a quello di titolarità e che l’inclusione in graduatoria potrà avvenire anche in una regione/provincia diversa da quella della scuola di titolarità;
  • potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità, ricorrendone i previsti motivi;
  • se rientra in una delle succitate deroghe (sovrannumeraria o beneficiaria di legge 104/92 alle condizioni sopra indicate), dovrà/potrà presentare domanda di trasferimento;
  • se rientra in una delle summenzionate deroghe introdotte dal CCNL 19/21 (vedi di seguito), potrà presentare domanda di trasferimento anche durante lo svolgimento del periodo di prova.

Per completezza di informazione, illustriamo di seguito il vincolo per i neoassunti e le previste deroghe.

Neoassunti

  1. Normativa: combinato disposto di cui all’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL 36/2022 (convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79/2022), e all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL 44/2023 (convertito in legge 74/2023).
  2. Chi riguarda: i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24.
  3. Chi è escluso: docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.
  4. Cosa comporta: la permanenza nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il periodo di prova.
  5. Cosa si può fare: durante i tre anni di vincolo, è possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.
  6. Ulteriori deroghe: alle deroghe di cui al punto 3 si aggiungono quelle di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, recepite tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024, riportate nell’OM 30/2024

Deroghe CCNL 2019/21

In base alla succitata normativa, ossia all’art. 34 del CCNL 2019/21, come declinato nell’Accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024 e nell’OM 30/2024, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell’area dei DSGA:

  • a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  • b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge n. 104/1992;
  • c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

  • d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge n.118/1971.

Le deroghe in questione, ricordiamolo, riguardano sia i docenti assunti in ruolo in via ordinaria, sia i docenti assunti in ruolo da straordinario-bis nell’a.s. 2023/24, sia i docenti sopposti al vincolo triennale a seguito di trasferimento nel comune di titolarità (tramite l’espressione del codice sintetico distretto sub comunale) oppure di trasferimento o passaggio ottenuto in una delle preferenze puntuali di sede (scuola) indicate nella domanda, sia i docenti che hanno ottenuto un movimento interprovinciale (trasferimento o passaggio) in una delle preferenze puntuali di sede (scuola) espresse nella domanda.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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