Docenti neoassunti, quando il trasferimento o il passaggio? Cosa si può fare durante il vincolo?

I docenti immessi in ruolo dall’a.s. 2023/24 sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Deroghe e movimenti consentiti.
Neoassunti
Vincolo e deroghe
Il vincolo per i docenti neoassunti in ruolo deriva dal combinato disposto di cui all’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL 36/2022 (convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79/2022), e all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL 44/2023 (convertito in legge 74/2023).
Ai sensi delle succitate disposizioni normative, a decorrere dalle immissioni in ruolo per l’a.s. 2023/24, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il predetto periodo di prova.
Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero nonché ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.
Cosa si può fare durante i tre anni di vincolo
Come si legge nel summenzionato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque:
- presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, ricorrendone i previsti motivi;
- accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Quelle sopra riportate (mancata applicazione del vincolo, movimenti durante il vicolo, accettazione delle supplenze) sono le “deroghe” già previste nella medesima disposizione normativa (art. 13/5 D.lgs. 59/17) che disciplina il vincolo in esame.
Deroghe CCNL
Alle succitate deroghe vanno aggiunte quelle introdotte dall’articolo 34 del CCNL 2019/21, recepite tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024, riportate nell’OM 30/2024 e secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell’area dei DSGA:
- a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge n. 104/1992;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge n.118/1971.
Le deroghe in questione, ricordiamolo, riguardano sia i docenti assunti in ruolo in via ordinaria, sia i docenti assunti in ruolo da straordinario-bis nell’a.s. 2023/24, sia i docenti sopposti al vincolo triennale a seguito di trasferimento nel comune di titolarità (tramite l’espressione del codice sintetico distretto sub comunale) oppure di trasferimento o passaggio ottenuto in una delle preferenze puntuali di sede (scuola) indicate nella domanda, sia i docenti che hanno ottenuto un movimento interprovinciale (trasferimento o passaggio) in una delle preferenze puntuali di sede (scuola) espresse nella domanda.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Mi sono laureata in Scienze della Formazione (vecchio ordinamento) presso *** in Primaria (2015) e Infanzia (2021). Ho cominciato a insegnare l’anno scorso 2022/23 in una scuola dell’infanzia della provincia bolognese tramite chiamata GPS (prima fascia); nel corrente anno scolastico, per idoneità Concorso 2020 Primaria, sono neo immessa in ruolo in una scuola primaria del modenese. So del vincolo triennale alla sede assegnata. Potrei comunque fare domanda di assegnazione provvisoria? Con che limitazioni e conseguenze? Potrei già spostarmi dal modenese al bolognese e/o cambiare ordine (tornando a Infanzia)? Davvero ci si può spostare prima solo all’interno del Comune, poi all’interno della provincia e poi, a quel punto dopo anni, si possono cambiare provincia e ordine? Nel web leggo informazioni contrastanti (e per lo più con esempi relativi alla scuola secondaria), sono una neofita dell’intricato mondo scolastico… avrei necessità di capire quali sono le mie possibilità per compilare eventualmente la domanda di mobilità di immediata scadenza.
La lettrice, come la stessa afferma, è soggetta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione e come detto sopra:
– durante i tre anni di blocco potrà:
- chiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità;
- superato l’anno di prova, ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbia titolo.
– superati i tre anni di vincolo potrà chiedere trasferimento e/o passaggio di ruolo sia provinciale che interprovinciale. Considerato che il blocco inizia nel corrente anno scolastico, la lettrice potrà presentare domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo nel corso del 2025/26 per l’a.s. 2026/27.
Quanto al ritorno alla scuola dell’infanzia, rispondiamo alla lettrice che, una volta superato il blocco, potrà chiedere il passaggio di ruolo per il predetto ordine di scuola, fermo restando il possesso dei previsti requisiti, uno dei quali lo possiede già, ossia l’abilitazione per il ruolo (infanzia) richiesto. Oltre alla citata abilitazione, è necessario aver superato l’anno di prova nel grado di titolarità (che la lettrice supererà nel corrente anno scolastico). Riguardo all’ordine dei movimenti richiedibili, diciamo alla lettrice che, una volta superato il vincolo, sarà libera di presentare domanda sia provinciale che interprovinciale e non è vero quanto le hanno riferito, ossia che ci si può spostare prima solo all’interno del Comune, poi all’interno della provincia e poi, a quel punto dopo anni, si possono cambiare provincia e ordine.
Quanto detto, se la lettrice non rientra in nessuna delle deroghe sopra riportate. Viceversa, ossia se rientra in una di esse (deroghe) potrà presentare istanza di trasferimento già per l’a.s. 2024/25.
Infine, relativamente all’assegnazione provvisoria, la risposta che possiamo attualmente fornire non può essere certa, considerato che il relativo CCNI deve essere riscritto. Ricordiamo che, per il corrente a.s., l’assegnazione provvisoria è stata consentita a tutti i docenti di ruolo, senza limitazione alcuna, in attesa del rinnovo del CCNL, che lo scorso anno non era ancora avvenuto. Pertanto, al riguardo attendiamo almeno l’apertura del tavolo negoziale dedicato.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Corsi
La verifica finale del PEI: la sezione 11. Il webinar di giorno 29 aprile
Concorso DSGA, prova orale: 10 webinar, 25 ore di lezione, casi operativi e modelli documentali + TIC + Inglese. Preparati con noi
Orizzonte Scuola PLUS
La sicurezza digitale a scuola, misure operative e buone pratiche: video. Come averlo grauitamente
La sicurezza digitale a scuola, misure operative e buone pratiche. Webinar formativo. Come averlo gratuitamente
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.