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Docenti neoassunti, quali motivi per rinvio anno di prova? E’ possibile chiedere assegnazione provvisoria? Cosa accede in caso di rinuncia al ruolo?

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Neo immessi in ruolo: si può rinviare l’anno di prova? Si può chiedere subito assegnazione provvisoria ovvero trasferimento? Cosa succede in caso di rinuncia al ruolo?

Rispondiamo ai suddetti quesiti, posti in redazione da un nostro lettore, ricordando dapprima l’articolazione dell’anno di prova e cosa prevede la normativa in merito ad un eventuale rinvio dello stesso.

Anno di prova

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova è disciplinato dal DM n. 226/2022 che, rispetto alla normativa previgente, ha introdotto una novità, ossia il test finale da svolgere, contestualmente al colloquio, innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti.

Di seguito le attività da svolgere, la documentazione da produrre e la valutazione finale relative al percorso di formazione e prova … Ecco quali 

Quanto al superamento dell’anno di prova, precisiamo che lo stesso è subordinato allo svolgimento delle attività formative, allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche, e naturalmente al superamento del colloquio e del test finale. Approfondisci 

Rinvio

L’articolo 2/3 del DM n. 226/2022 così dispone:

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. 

Dunque, il rinvio dell’anno di prova, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, è possibile:

  •  nel caso in cui il docente interessato sia destinatario di assegno di ricerca ovvero frequenti un dottorato di ricerca;
  • in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

A quanto detto, aggiungiamo che l’anno di prova è rinviato ovvero ripetuto nel caso in cui l’interessato non riesca a svolgere i succitati giorni di servizio e di attività didattiche, nonché le previste attività formative.

Quesito

Un nostro lettore chiede:

Sono supplente di educazione musicale presso le GPS di Brescia, da poco abilitato tramite concorso ordinario e in attesa del ruolo in Sicilia. Vorrei capire meglio cosa succede in caso una persona rifiuti il ruolo oppure se sia possibile rimandare l’anno di prova ovvero se si possa chiedere da subito (per l’anno scolastico 2023- 2024) assegnazione provvisoria o trasferimento? In casi estremi, cosa succede rifiutando il ruolo? O ancora, può mettersi subito in aspettativa?

Rispondiamo al nostro lettore affermando quanto segue:

  • è possibile rinviare l’anno di sopra per i motivi succitati ovvero se non si raggiungono i 180 giorni di servizio, di cui almeno 12o di attività didattiche, ovvero se non si svolgono tutte le previste attività formative;
  • è possibile fruire dell’aspettativa per motivi personali o familiari senza retribuzione, con tutte le conseguenze del caso (ossia interruzione dell’anzianità di servizio ai fini sia giuridici che economici). In tal caso, il nostro lettore deve prendere servizio e poi chiedere la predetta aspettativa; Approfondisci
  • non può chiedere nel medesimo anno di assunzione in ruolo l’assegnazione provvisoria, come leggiamo nel CCNI 19/22: Può partecipare all’assegnazione provvisoria, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente, compreso quello della provincia di Trento, assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria;
  • non può chiedere nel medesimo anno di assunzione in ruolo il trasferimento, considerato che le domande di trasferimento si effettuano l’anno scolastico precedente per quello successivo, per cui il lettore (se individuato per il ruolo nell’a.s. 2023/24), quando si sono presentate le istanze (entro il 21 marzo u.s.) per il predetto a.s., era ancora un docente non di ruolo (aggiungiamo, inoltre, che i neoassunti, a decorrere dal 2023/24, sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione/titolarità);
  • in caso di rinuncia al ruolo da GM del concorso ordinario 2020, infine, sarà cancellato dalla medesima GM, per cui non potrà più ottenere il ruolo dalla predetta graduatoria, come leggiamo nelle istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo a.s. 2022/23 (così come nelle istruzioni operative riguardanti gli anni scolastici scorsi): La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

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